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Ordinanza — n. 5221/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by appellant, extinguishing the litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5221/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the litigation extinguished following the appellant's formal withdrawal of the cassation appeal. The appellant, represented by counsel, voluntarily renounced the right to pursue the administrative tax dispute, and this act was duly notified to the opposing party. Consequently, the court ruled that the proceedings terminate and expenses are shared, noting that the special contribution doubling rule does not apply to voluntary withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; When an appellant voluntarily withdraws the appeal, the litigation is extinguished and the special contribution doubling rule does not apply.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of litigation shared litigation expenses contribution doubling rule tax dispute cassation appellant renunciation administrative litigation rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
21182) che,trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio delcontributo unificato ex art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 luglio 2022, n. 21182
ex multis Cass. 5 luglio 2022, n. 21182) che,trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio delcontributo unificato ex art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 5402 /20 2 1 R.G. proposto da RINALDI FERNANDO IGNAZIO FLAVIO, rappresentato e difeso per mandato speciale apposto in atto separato prodotto unitamente al ricorsodall’avv. Luigi Crusco (PEC: avv.luigicrusco@pec.giuffre.it ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRAT E in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato pressoi cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - perla cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia di secondo grado dellaCalabria n. 3229 / 02/2 0 depositata in data 2 6 / 1 1 /20 2 2 ;

Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 13/02/2025d a l C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoe considerato che: Oggetto:rinunciaal ricorso Cons.Est. Roberto Succio - 2 -è in atti rinuncia al ricorso, con la quale il ricorrente dichiara di voler provvedere alla definizione amministrativa della propria posizione tributaria/fiscalee rinunciare al ricorso; -tale atto risulta notificato alla controparte; -va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio; - le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall a dichiarazione di volere aderirealla definizione agevolata della controversia; - infine, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 5 luglio 2022, n. 21182) che,trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio delcontributo unificato ex art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici delrigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione p.q.m. dichiaraestinto il giudizio ; compensa le spese pro