Cassation court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by appellant, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished following the appellant's formal withdrawal of the cassation appeal. The appellant, represented by counsel, voluntarily renounced the right to pursue the administrative tax dispute, and this act was duly notified to the opposing party. Consequently, the court ruled that the proceedings terminate and expenses are shared, noting that the special contribution doubling rule does not apply to voluntary withdrawals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; When an appellant voluntarily withdraws the appeal, the litigation is extinguished and the special contribution doubling rule does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 5402 /20 2 1 R.G. proposto da RINALDI FERNANDO IGNAZIO FLAVIO, rappresentato e difeso per mandato speciale apposto in atto separato prodotto unitamente al ricorsodall’avv. Luigi Crusco (PEC: avv.luigicrusco@pec.giuffre.it ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRAT E in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato pressoi cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - perla cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia di secondo grado dellaCalabria n. 3229 / 02/2 0 depositata in data 2 6 / 1 1 /20 2 2 ;
Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 13/02/2025d a l C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoe considerato che: Oggetto:rinunciaal ricorso Cons.Est. Roberto Succio - 2 -è in atti rinuncia al ricorso, con la quale il ricorrente dichiara di voler provvedere alla definizione amministrativa della propria posizione tributaria/fiscalee rinunciare al ricorso; -tale atto risulta notificato alla controparte; -va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio; - le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall a dichiarazione di volere aderirealla definizione agevolata della controversia; - infine, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 5 luglio 2022, n. 21182) che,trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio delcontributo unificato ex art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici delrigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione p.q.m. dichiaraestinto il giudizio ; compensa le spese pro