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Ordinanza — n. 5218/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT deduction for leased investment assets before redemption right exercise.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5218/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision denying VAT refunds for leased assets. The court held that the taxpayer's right to deduct input tax arises upon acquisition of the investment asset, regardless of whether the redemption right has been exercised. This ruling upholds the principle of VAT neutrality and aligns with EU case law regarding the timing of deduction rights.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972; Art. 14 par. 1 della Direttiva IVA n. 112 del 2000: The right to VAT deduction for leased investment assets arises at the time of acquisition, not upon the exercise of the redemption right, ensuring tax neutrality.

Parole chiave

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VAT deduction timing leased investment assets redemption right exercise tax neutrality principle input tax refund leasing contract VAT Cassation quashing sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972
34403 del 15 novembre2021) in materia d'IVA, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett.
Art. 14 par. 1 della Direttiva IVA n. 112 del 2000
633 del 1972 con riferimento all’art. 14 par.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
112 del 2000 in relazione all’art. 360 c.
Art. 10 della L. n. 212 del 2000
Roberto Succio - 4 -il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000con riferimento all’art.
Art. 13 del d. Lgs. N. 471 del 1997
Art. 3 del d. Lgs. N. 472 del 1997
30 c.3 e all’art. 3 del d. Lgs. N. 472 del 1997 : all’esito della decisione che precedei restanti motivi sono assorbiti; - infine, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia va decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originariodella L2 LILLINI s.r.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12457 del 10 maggio 2019
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 34403 del 15 novembre 2021
Cass. Sez. U. Sentenza n. 13162 del 14/05/2024
Corte giust. C-107/10, Enel Maritsa Iztok
Corte giust. C-431/12, Rafinaria Steaua Romana
Corte giust. C-254/16, Glencore Agriculture Hungary
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9160 /20 2 1 R.G. proposto d a L2 LILLINI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Dario Barbetta (PEC: avvdariobarbetta@domiciliopec.it ) e dall’avv. Alberto FormicaAmori (PEC: avvalberto.formicaamori@legalmail.it ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -controricorrente - perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale delleMarche n. 270 / 02 /20 2 1 depositata in data 05 /0 3 /20 2 1 ;

Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 13/02/2025d a l C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: Oggetto: detrazioneiva– beneacquistato in leasing –irrilevanzadel riscatto Cons.Est. Roberto Succio - 2 - l a società MAGICA s.r.l., poi incorporata dall’odierna ricorrente, impugnava l’atto di irrogazione delle sanzioni notificatole con il quale l’Ufficiosanzionava l’insussistenza del diritto al rimborso dell’iva relativa all’acquistodi beni ammortizzabili concessi alla contribuente in leasing , peri quali non era ancora stato esercitato dalla utilizzatrice il diritto di riscatto; -la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Agenzia delle Entrate; -la CTR, con la pronuncia gravata, ha accolto l’impugnazione; -ricorre a questa Corte la L2 LILLINI s.r.l. con atto affidato a tre motivi didoglianza illustrati da memoria ; -l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;

Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.30 c. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento all’art. 14 par. 1della Direttiva iva n. 112 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di merito erroneamente dato rilievo al momento dell’acquisto della proprietà del bene acquistato in leasing dalla società contribuente – utilizzatrice, con ciò escludendo nella fattispecieil diritto al rimborso; -il motivo è fondato; -va sul punto registrata la costante giurisprudenza di questa Corte, alla qualeil Collegio intende in questa sede dar ulteriore continuità, in forza della quale (Cass.

Sez. 5, Ordinanza n. 12457 del 10 maggio 2019, seguita dalla conforme Cass. S ez. 5, Ordinanza n. 34403 del 15 novembre2021) in materia d'IVA, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, l'utilizzatore ha diritto alrimborso dell'eccedenza detraibile d'importo superiore ad euro 2.582,28,assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù dicontratto di leasing , trattandosi di operazione equiparabile, per detto utilizzatore, all'acquisto di un "bene d'investimento" anche prima dell'eserciziodel diritto di riscatto ; -né può ritenersi, come si eccepisce in controricorso, che la CTR abbia accertatoin fatto la natura di bene merce in capo al bene in argomento, Cons.Est.

Roberto Succio - 3 dal momento che tale aspetto viene, nella sentenza impugnata, unicamente riferito come argomento posto dall’Ufficio alla base dell’accertamento, non come oggetto di accertamento da parte del giudice del merito ; in ogni caso il profilo non è rilevante, dal momento cheil recupero dell’iva – anche ad ammettere la locazione del bene in oggettoa terzi – è in linea generale soggetta e iva e quindi la negazione della detrazione dell’iva “a monte” si porrebbe in contrasto con il pagamento dell’iva “a valle”, quindi in violazione del principio di neutralitàdel tributo; - depone in tal senso l’affermazione di principio sottesa alla decisione espressa da questa Corte nella massima composizione nomofilattica (Cass. s ez.

U n. Sentenza n. 13162 del 14/05/2024 ) secondo la quale l'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei qualinon è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale digodimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni el'attività svolta ; - alla luce della quale la normativa interna , invero, nel presente caso come in quello oggetto della pronuncia citata , va ricordato e ribadito che, proprio come insegnano con chiarezza le Sezioni Unite , è sempre necessario in subiecta materia “ attenersi a precisi caposaldi, non valicabilia pena di incompatibilità unionale ossia il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, la ragionevolezza del termine per il rimborso e la garanzia di assenza di rischi finanziari per il soggetto passivo (tra le altre, v.

Corte giust, C107/10, Enel Maritsa Iztok; C - 431/12, Rafinaria Steaua Romana; C - 254/16, Glencore Agriculture Hungary), ma, su tutti, il generalissimo, tendenzialmente assoluto, principiodi neutralità dell'imposta de qua, che, al fondo, deve sempre guidare la risoluzione delle questioni giuridiche controverse alla medesimaafferenti”; -pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata; Cons.Est. Roberto Succio - 4 -il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000con riferimento all’art. 30 c. 3 lett. D) del d.P.R. n. 633 del 1972 mentre il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art.13 del d.

Lgs. N. 471 del 1997 con riferimento al ridetto art. 30 c.3 e all’art. 3 del d. Lgs. N. 472 del 1997 : all’esito della decisione che precedei restanti motivi sono assorbiti; - infine, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia va decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originariodella L2 LILLINI s.r.l. ; -le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e , decidendo nel merito , accoglie l’originario ricorso del la società contribuente; compensa interamentefra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna la parte controricorrente al pagamento ,