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Sentenza — n. 5176/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to distinguish factual grounds between first and second instance judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5176/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the bankruptcy trustee against a second-instance tax court decision. The appellant argued that the lower court erred by applying procedural facts regarding a missing declaration, but the court found the appeal inadmissible because it failed to demonstrate that the factual grounds for the first and second-instance decisions were different. Consequently, the appeal was dismissed as it did not meet the requirements for a revocatory remedy under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; Art. 348 ter, comma 5, c.p.c.: A cassation appeal based on the same factual grounds as the second-instance judgment is inadmissible unless the applicant explicitly demonstrates the substantive discontinuity between the facts supporting the first and second-instance rulings.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility same factual grounds second instance judgment procedural error tax refund claim rimborso dell'IVA tassazione dell'IVA aliquota IVA ridotta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
c.p.c.: “Error in procedendo”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., derivante dall’aver posto a fondamento della decisione la (erroneamente percepita) circostanza processuale del mancato invio della dichiarazione ex art.
Art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
4, c.p.c., nonostante la formulazione più restrittiva («stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti») rispetto a quella dell’art. 348 ter, comma 4, c.p.c.
Art. 30, D.P.R. 26/10/1972, n. 633
La CGT2ha ritenuto che solo la domanda di rimborso conforme al modello legale di cui all’art. 30 d.P.R.
Art. 74-bis, D.P.R. 633/1972
4, c.p.c., derivante dall’aver posto a fondamento della decisione la (erroneamente percepita) circostanza processuale del mancato invio della dichiarazione ex art. 74-bis del D.p.r.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 30 d.P.R. 26/10
La CGT2ha ritenuto che solo la domanda di rimborso conforme al modello legale di cui all’art. 30 d.P.R. 26/10/1972, n.
art. 115 c.p
Con il primo motivo è stata denunciatala «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 360 c.p
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 13/12/2022, n. 36385
La parte ricorrente ha poi richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 13/12/2022, n. 36385), secondo la quale la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, che risulti versata al momento della cessazione dell'attività, essendo regolata del D.P.R.
Cass., 28/02/2023, n. 5947
è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass., 28/02/2023, n. 5947 e v.
Cass., 20/09/2023, n. 26934
anche Cass., 20/09/2023, n. 26934).
Cass., 22/12/2016, n. 26774
Cass., 09/03/2022, n. 7724
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Testo completo

. Travisamento del fatto – Svista concernente il fatto probatorio in sé – Impugnazione – Rimedio revocatorio – Necessità. Ud.05/12/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21559/2023 R.G. proposto da: FALLIMENTO CASA FACILE S.R.L., elettivamente domiciliato in Potenza Piazza Alcide De Gasperi, 10, presso lo studio dell’avvocato DE BONIS VITTORIO (DBNVTR81L23G942T) che lo rappresenta e difende (vittoriodebonis@pec.studiolegaledebonis.com) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO della BASILICATA n. 95/2023 depositata i l 06/04/2023.

Udite le conclusioni dell’avv. VITTORIO DE BONIS per la parte ricorrente, dell’avv. ROBERTO DE FELICE per l’AVVOCATURA dello STATO e del Sost. Proc. dr. ALBERTO CARDINO all’udienza del 05/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . FATTI DI CAUSA 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata (hinc: CGT2) , con sentenza n. 95/2023, depositata in data 06/04/2023, ha rigettato l’appello proposto dal Fallimento Casa Facile s.r.l. contro la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, in data 12/01/2021, aveva respinto il ricorso proposto contro il diniego formatosi tacitamente a seguito della richiesta di rimborso dell’IVA.

1. La CGT2ha ritenuto che solo la domanda di rimborso conforme al modello legale di cui all’art. 30 d.P.R. 26/10/1972, n. 633 fosse idonea a impedire il maturare del termine di decadenza di due anni ed a far decorrere il più ampio termine di prescrizione decennale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata denunciatala «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c.: “Error in procedendo”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., derivante dall’aver posto a fondamento della decisione la (erroneamente percepita) circostanza processuale del mancato invio della dichiarazione ex art. 74-bis del D.p.r. 633/1972 da parte del Curatore Fallimentare.» 1.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per aver posto a fondamento della decisione la circostanza processuale del mancato invio della dichiarazione ex art. 74-bis del D.p.r. 633/1972 da parte del Curatore Fallimentare.

La CGT2 fa, quindi, decorrere il termine decadenziale biennale per la proposizione dell’istanza di rimborso dell’eccedenza IVA dalla data del fallimento, assumendo l’omessa presentazione della dichiarazione ex art. 74-bis del D.p.r. 633/1972 da parte del Curatore. Quest’ultimo modello è stato, tuttavia, presentato ed è stato trascritto dal curatore a pag. 15 del ricorso. 1.2. La parte ricorrente ha poi richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 13/12/2022, n. 36385), secondo la quale la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, che risulti versata al momento della cessazione dell'attività, essendo regolata del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.

Non è quindi applicabile il termine biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. 1.3. Il motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che la parte ricorrente, nel caso di specie,avrebbe dovuto far valere il vizio revocatorio e non l’error procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. 1.4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che: «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.» (Cass., Sez.

U, 05/03/2024, n. 5792). Nel caso in esame la ricorrente censura la sentenza impugnata in merito al mancato riscontro dell’invio del modello ex art. 74 bis d.P.R. n. 633 del 1972 e quindi per una svista che, concernendo il fatto probatorio in sé, avrebbe dovuto essere censurata attraverso il rimedio revocatorio.

2. Con il secondo motivo è stato contestato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c.: Omessa valutazione dellapresentazione della dichiarazione di cui all’art. 74-bis del D.p.r. 633/1972 da parte del Curatore e conseguente omessa valutazione della tempestività della dichiarazione IVA, con la quale si domanda il rimborso del credito IVA, presentata nel termine decadenziale di due anni dalla dichiarazione ex art. 74-bis del D.p.r. 633/1972. 2.1. Con tale motivo è stata censurata l’omessa valutazione della presentazione della dichiarazione ex art. 74 bis d.P.R. n. 633 del 1972 da parte del curatore e, conseguentemente, l’omessa valutazione della tempestività della dichiarazione dell’IVA. 2.2.

La ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale una volta equiparata la dichiarazione di fallimento alla cessazione di attività dell'impresa, il diritto del curatore fallimentare al rimborso dell'imposta versata in eccedenza dall'imprenditore deriva dall'articolo 30, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, che attribuisce senz'altro tale diritto "in caso di cessazione dell'attività” (Cass., 15/12/2003, n. 19169). 2.3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, considerata la doppia soccombenza della parte ricorrente in entrambi i gradi del giudizio di merito , ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 4, c.p.c. (trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 01/01/2023, v. art. 35, comma 6, d.lgs. 10/10/2022, n. 149).

Tale norma,in continuità a quanto già stabilito dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., consente di proporre ricorso in cassazione contro la sentenza di appello confermativa delladecisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, n. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., escludendo, quindi, il richiamo all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 2.4. Secondo questa Corte, in caso di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass., 28/02/2023, n. 5947 e v. anche Cass., 20/09/2023, n. 26934). Tale orientamento deve trovare applicazione anche nel caso in esame, considerato che l’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonostante la formulazione più restrittiva («stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti») rispetto a quella dell’art. 348 ter, comma 4, c.p.c. («stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto»), presenta una sostanziale continuità normativa con quest’ultima disposizione, peraltro abrogata contestualmente alle modifiche introdotte nella formulazione dell’art.360 c.p.c.

Nel caso di specie la ricorrente, nell’illustrazione del motivo di ricorso, non ha , tuttavia, indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774), in modo da rendere ammissibile il motivo di ricorso incentrato sull’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Tanto più che questa Corte –con un orientamento che deve trovare conferma anche nell’interpretazione dell’art. 360, comma 4, c.p.c.- ha precisato che l’ipotesi di cd. doppia conforme ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., 09/03/2022, n. 7724).

Di conseguenza, la parte ricorrente, soccombente nei primi due gradi di giudizio, che intenda proporre ricorso in cassazione per il motivo di cui all’art. 360, primo comma 5, c.p.c. deve indicare, anche nel vigore dell’art. 360, comma 4, c.p.c. le ragioni che segnino la sostanziale discontinuità tra la decisione di primo e di secondo grado, anche sotto il profilo logico-argomentativo.

3. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere rigettato, senza disporre alcuna statuizione in punto di spese, stante la mancata costituzione della controricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni