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Ordinanza — n. 5164/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling prior irregularity notice not mandatory for automated VAT recovery cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5164/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had reinstated a taxpayer's VAT credit. The agency argued that a prior notice of irregularity was unnecessary because the credit stemmed from a late, omitted declaration rather than a formal control. The court agreed, holding that the law does not require a preventive hearing when the recovery involves a simple lack of payment or a non-existent credit derived from an omitted return.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973; Art. 6, comma 5, L. n. 212/2000: The prior notification of irregularities is not mandatory for automated tax recovery when the situation involves a mere lack of payment or a non-existent credit derived from an omitted declaration, as no relevant uncertainty exists.

Parole chiave

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automated tax recovery VAT credit omission preventive notice requirement contradictory procedure tax administration procedure arretrati d'imposta assoggettamento all'IVA indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo di ricorso , l ’Agenzia ricorrente de nuncia la violazionee/o falsa applicazione de ll’art. 36 - bis del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.
600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo di ricorso , l ’Agenzia ricorrente de nuncia la violazionee/o falsa applicazione de ll’art. 36 - bis del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30 giugno 2021, n. 18405
Cass. n. 10709 del 2019
Cass. Sez. U. n. 17758 dell'8.09.2016
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6463/2023R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Azienda Agricola F.lli Spataro S.s. –intimata – e nei confronti di Agenzia delle entrate –Riscossione - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Sicilian. 7644/15/ 20 2 2, depositata il 16.09.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024dal consigliere Tania Hmeljak.

RILEVATO CHE - La CTP di Ragusa rigettava i l ricorso proposto da ll ’Azienda Agricola F.lli Spadato S.s. avverso l a cartella di pagamento n. 29720190001127588, emessa a seguito di controllo automatizzato Oggetto: Tributi–controllo automatizzato –credito IVA inesistente -comunicazione di irregolarità sulla dichiarazione Modello Unico 2016 (per l’anno di imposta 2015), con la quale era stato recuperato un credito IVA, ritenuto inesistente, in quanto derivante dalla dichiarazione dei redditi Modello Unico 2015 (relativa all’anno d’imposta 2014), omessa, essendo stata presentata oltre il previsto termine ordinario; - c on la sentenza in epigrafe indicata , la Commissione tributaria regionale della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dal l a contribuente , osservando, per quanto qui rileva, che: - l’eccezione riguardante l’omessa notificazione dell’atto prodromico alla cartella esattoriale impugnata e, segnatamente, della comunicazione di irregolarità, proposta dalla contribuente nel ricorso introduttivo e riproposta con l’atto di appello, era fondata e assorbente di ogni altra questione, in quanto detta comunicazione non era agli atti del processo e la prova del suo invio non poteva ricavarsi dalla semplice menzione, nella cartella di pagamento, della sua data di consegna; - l’invio della preventiva comunicazione di irregolarità era obbligatorio, perché il recupero dell’IVA era controverso o non derivava da un mero controllo formale; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; - l a contribuente e l’Agenzia delle entrate – riscossione rimanevano intimati.

CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo di ricorso , l ’Agenzia ricorrente de nuncia la violazionee/o falsa applicazione de ll’art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere necessario, nel caso di liquidazione automatizzata, il previo invio della comunicazione di irregolarità, senza considerare che l’Ufficio non aveva disconosciuto alcuna eccedenza d’imposta di anni precedenti, ma aveva solamente preso atto che la contribuente non aveva documentato contabilmente il credito IVA riportato nel Modello unico 2016 (riguardante i redditi dell’anno 2015), derivante dalla dichiarazione omessa dell’anno precedente (Modello unico 2015, relativa ai redditi dell’anno 2014); -il motivo è fondato; -secondo il costante orientamento di questa Corte, l'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento, sicché in tale ipotesi non è dovuta la comunicazione di irregolarità (ex plurimis, Cass. 30 giugno 2021, n. 18405); - l'utilizzo in compensazione di un credito di imposta ritenuto dall’Amministrazione inesistente, in quanto riguardante un anno di imposta, in relazione al quale la dichiarazione annuale è stata presentata in ritardo e, quindi, omessa, non comporta alcuna incertezza né un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, trattandosi di una ipotesi sovrapponile all'omesso versamento di quanto dichiarato, poiché la compensazione considerata illegittima equivale al mancato versamento di parte delle somme alle scadenze previste (cfr.

Cass. n. 10709 del 2019, in motivazione), fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. Sez. U. n. 17758 dell’8.09.2016); - la sentenza impugnata non si è attenuta ai richiamati principi, essendosi limitata ad affermare che la preventiva comunicazione era obbligatoria, in quanto “il recupero Iva è controverso e non deriva certo da un mero controllo cartolare”; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per nuovo esame, anche sulle questioni ritenute assorbite, e per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il r icorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del l a Sicilia, in div