Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the San Donaci administrative court judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Kokusai San Donaci Srl, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Comune di San Donaci, argued the silence constituted a formal waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction legally amounts to a renunciation of the appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment definition within forty days constitutes a legal renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17900/2018 R.G. proposto da : KOKUSAI SAN DONACI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato MARI ALESSANDRA (MRALSN66B67H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI SAN DONACI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato CAFORIO CARLO (CFRCRL63S06F152V) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.3672/2017 depositata il 07/12/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il