Decreto — n. 5136/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19723/2022 R.G. proposto da : ORLANDO VENERE, elettivamente domiciliato in LECCE VIA DI PORCIGLIANO 48 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato LAUDISA LEONARDO (LDSLRD53A03E506T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI LIZZANELLO, COMUNE DI LECCE -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE GIÀ EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n.1786/2022 depositata il 15/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 5136/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dello ius superveniens, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19723/2022 R.G. proposto da : ORLANDO VENERE, elettivamente domiciliato in LECCE VIA DI PORCIGLIANO 48 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato LAUDISA LEONARDO (LDSLRD53A03E506T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI LIZZANELLO, COMUNE DI LECCE -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE GIÀ EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n.1786/2022 depositata il 15/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dello ius superveniens, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Rom