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Decreto — n. 5135/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 5135/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Revenue Agency, did not act after the court proposed a settlement, while the respondents, Ferrero Trading and IF Mariano Stelliferi, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the court's proposal.

Parole chiave

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Cassation appeal extinction failure to request decision forty day period procedural waiver court of cassation estinzione del debito condanna al pagamento pecuniario incasso di contributi alimentari

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
TORINO n.1166/2018 depositata il 03/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
TORINO n.1166/2018 depositata il 03/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.34236/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FERRERO TRADING LUX SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO LINNEO, 8, presso lo studio dell’avvocato LMS STUDIO LEGALE (-) rappresentato e difeso dagli avvocati ACCILI BERNADETTE (CCLBND68D56A345F), D'ACQUISTO FELICE (DCQFLC68A01G273X) -controricorrente- nonchè contro IF MARIANO STELLIFERI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43 (CHIOMENTI STUDIO LEGALE), presso lo studio dell’avvocato DI SIENA MARCO (DSNMRC71L01D969K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TORINO n.1166/2018 depositata il 03/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis