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Decreto — n. 5119/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 5119/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Stefano Viacava, challenged a lower court judgment against the Italian Revenue Agency and commercial registry, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the proceedings and ordering cost compensation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver by silence 40-day deadline extinction of proceedings Cassation appeal cost compensation prestazioni compensative diritto al risarcimento danni spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
GENOVA n.832/2021 depositata il 02/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
GENOVA n.832/2021 depositata il 02/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11857/2022 R.G. proposto da : VIACAVA STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO D'AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato LONGO TOMMASO (LNGTMS64M08H764A) rappresentato e difeso dall'avvocato MANNO GIAN PAOLO (MNNGPL58S25G208T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro CAMERA COMMERCIO GENOVA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, REGIONE LIGURIA, COMUNE RAPALLO-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n.832/2021 depositata il 02/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che appare opportuno compensare le spese di lite in considerazione dello jus superveniens

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese di lite. Così deciso in Ro