Italian court dismisses administrative appeal and remands case for public hearing on fine irrogation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the administrative tribunal's appeal regarding the irrogation of a unified contribution fine. The tribunal argued that the tax authority's decision lacked legal certainty, while the opposing party contended the fine was properly issued without procedural defects. The court determined that the specific issue of whether a fine can be contained within a payment invitation requires a public hearing to resolve complex interpretative questions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 d.lgs. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: The Court remands the case for a public hearing to determine if a tax fine may be contained within a payment invitation or requires a separate formal notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12033/2023 R.G. proposto da: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente e intimata al ricorso incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- -intimata – e ASSOCIAZIONE CODICI ONLUS –CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO rappresentata e difesa dall’Avv. GIACOMELLI IVANO (GCMVNI59L14H501K) - Resistente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5675/2022 depositata il 06/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI(con riconvocazione da remoto del 18 febbraio 2025). Rilevato che 1. La CTR, in epigrafe indicata accoglieva l’appello della contribuente, e in riforma della decisione di primo grado annullava la sanzione irrogata alla contribuente per omesso versamento del contributo unificato;
2. ricorre in cassazione il Tribunale amministrativo regionale Lombardia con un unico motivo di ricorso (1- violazione e falsa applicazione degli art. 8, d. lgs. 546 del 1992 e 10, terzo comma, l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.;
3. la contribuente si è costituita con controricorso chiedendo l’inammissibilità del ricorso in quanto la CTR ha effettuato una valutazione di merito senza alcuna violazione di legge; in subordine il rigetto del ricorso in quanto infondato, sussistendo un contrasto interpretativo che giustificava l’eliminazione delle sanzioni. Con ricorso incidentale condizionato ha prospettato una violazione di legge, art. 16, comma 1-bis, 247 e 248, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in quanto mai era stato emesso l’avviso di irrogazione dellesanzioni. … Considerato che 1. L’unico motivo del ricorso principale riguarda la sussistenza o no di un’incertezza normativa tale da far applicare l’art. 8, d. lgs. 546 del 1992 di non applicazione delle sanzioni.
2. Il ricorso incidentale prospetta una violazione di legge art. 16, comma 1-bis, 247 e 248, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in quanto mai era stato emesso l’avviso di irrogazione delle sanzioni.
3. Su questa rilevante questione ritiene il collegio sia necessaria l’udienza pubblica in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto,sulla quale la Corte deve pronunciare (art. 375, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. a, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai giudizi pendenti all’1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio). Inoltre, la controversia pone questioni nomofilattiche in “relazione alle quali appare opportuno il contributo della Procura generale e degli Avvocati con la discussione in udienza, anche in considerazione della difficoltà interpretativa e della ricaduta applicativa o su ambiti sociali ed economici” (vedi “linee guida condivise in tema di fissazione dei ricorsi civili in udienza pubblica o in camera di consiglio”, del 15 marzo 2024).
4. La questione risulta già affrontata da questa Corte in camera di consiglio, in via indiretta, con la decisione n. 27064 del 18 ottobre 2024, che richiama altri precedenti in termini; tuttavia, in considerazione dell’aspetto ordinamentale che la decisione comporta deve disporsi pubblica udienza per la decisione, con l’apporto delle parti e della Procura generale, sulla rilevante questione: se l’irrogazione della sanzione può essere contenuta nell’invito al pagamento con il richiamo alle norme e alle circolari dell’amministrazione e alla sua commisurazione in relazione al numero dei giorni di ritardo del pagamento (semplice calcolo matematico) o se necessita di apposita contestazione, successiva all’invito al pagamento, rimasto inevaso, con l’indicazione dell’importo e dei motivi dell’irrogazione della sanzione.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica e manda alla Cancell