Cassation appeal dismissed due to lack of interest after client's late withdrawal without proper notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's late withdrawal from the proceedings demonstrated a lack of interest in the outcome. Although the formal requirements for withdrawing the appeal were not met, the court noted the appellant's clear intent to abandon the case. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the appellant no longer had a legal interest in the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.: A late withdrawal from a cassation appeal, lacking formal notification, demonstrates a definitive lack of interest and renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27187/2016 R.G. proposto da: MERLI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Niccolò A. Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Aurelio Saffi n. 20. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 225/2016, depositata in data 9 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. Fabrizio Merli riceveva nel 2008 contributi regionali per la valorizzazione di proprio immobile, locato e destinato ad attività di agriturismo, pari a € 50.000,00, con i quali provvedeva ad Avv. Acc. IRPEF - IRAP 2008 effettuare lavori di ristrutturazione per un costo di € 57.137,40. In dichiarazione, il contribuente indicava tra i ricavi la somma ricevuta dalla Regione e tra i costi la somma spesa per la ristrutturazione. L'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Terni - emetteva avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione disconoscendo il costo indicato, in quanto, ai sensi dell'art. 108 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), le spese relative a beni strumentali per l'esercizio di impresa sono deducibili con ammortamento pluriennale secondo gli anni di utilizzo del bene; nella fattispecie, trattandosi di bene di terzi destinato all'attività di agriturismo e locato per 15 anni, prorogabile per altri 15, i costi di ristrutturazione sostenuti dovevano essere ammortizzati almeno negli anni di durata legale della locazione (30 anni).
2. Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Terni; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
3. La C.t.p. di Terni, con sentenza n. 95/02/2015, rigettava il ricorso del contribuente.
4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. dell’Umbria; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
5. Con sentenza n. 225/01/2016, depositata in data 9 maggio 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Umbria, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione ai ricavi mai realizzati – Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizionella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha stabilito la ripresa a tassazione dei costi relativi al procedimento di ammortamento del contributo in conto impianti, omettendo però di valutare che nel corso dell’anno 2008 il contribuente non aveva ottenuto alcun provento dall’attività. 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Errata applicazione della disciplina dell’art. 109, comma 1, TUIR in materia di competenza e di correlazione costi/ricavi – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fatto mala applicazione dei principi della competenza e della correlazione costi – ricavi, non riconoscendo che i contributi in conto impianti concorrevano alla formazione del reddito a partire solo dal 2010, anno in cui l’immobile è entrato in funzione e ha generato i primi ricavi per l’effetto del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. 1.3.
Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’esatto adempimento della procedura di ammortamento ex art. 109, comma 1, TUIR – Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizionella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha stabilito che era onere del contribuente dimostrare l’adempimento della procedura di ammortamento, nonostante lo stesso avesse fornito puntuale documentazione di ciò.
2. Va premesso che, con documento depositato in data 14 ottobre 2024 e sottoscritto dal contribuente e dal suo difensore, si comunicava la volontà di rinunciare al ricorso. 2.1. Orbene, sebbene tale rinuncia non risulti formalmente comunicata all’Agenzia delle Entrate –con la conseguenza che non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio - essa, peraltro, provenendo dal ricorrente, rivela il sopravvenuto difetto di interesse delricorrente medesimo. Invero, l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo adeterminare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso (Cass.07/06/2018, n. 14782; Cass. Sez. U. 18/02/2010, n. 3876). Si compensano le spese.
P.Q.M.
La C