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Ordinanza — n. 5057/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling that prior judgment on activity classification binds future tax periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5057/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional court decision that applied a higher tax rate to a financial promoter. The taxpayer argued the regional court erred by applying a regional surcharge to an activity already classified under a specific base rate in a previous judgment. The court held that the legal qualification of the activity established in the prior judgment constitutes a res judicata element that must bind subsequent tax periods to ensure legal certainty.

Regesto Legislator

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Art. 5 Legge regionale Toscana n. 64/2006; Art. 360 c.p.c.: The legal qualification of an activity established in a prior judgment regarding one tax period has binding effect on subsequent periods, preventing the tax authority from re-evaluating the same factual basis.

Parole chiave

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res judicata tax periods financial promoter classification Irap regional surcharge binding legal qualification tax certainty principle tassa di promozione del turismo contabilità regionale aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 Legge regionale Toscana n. 64/2006
64/2006 ha previsto, all’art. 5, che, a decorrere dall’1.1.2007, Cons.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 384 c.p.c.
Ne consegue, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod.
art. 384 cod. proc. civ
Ne consegue, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U.n. 13916/2006
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22512/2017 R.G. proposto da: GIUSEPPE PAGNI, rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaella Rinaldi, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, n. 434 / 2017 depositata il 16/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal consigliere Rosanna Angarano . Irap-legge reg. Toscana n. 64 del 2006-promotore finanziario-aliquota Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entratenotificava a Giuseppe Pagni, esercente la professione di promotore finanziario, cartella di pagamento con la quale, per l’anno di imposta 2009, avente ad oggetto una maggiore Irap, rispetto a quella dichiarata , determinata applicando un’aliquota maggiore, oltre agli interessi e alle sanzioni. Riteneva, infatti, che l’aliquota corretta, in ragione dell’attività svolta, non fosse quella del 4,25 per cento, bensì quella del 4,40 per cento prevista per l’attività ausiliare dei servizi finanziari e assicurativa alla quale era riconducibile anche l’attività del promotore finanziario; che a detta aliquota, poi, bisognava, altresì, aggiungere la maggiorazione dello 0,85 per cento prevista dall’art. 5 Legge reg. Toscana 22 dicembre 2006, n. 64 allegato A.

2. Avverso l’atto impositivo ricorreva il contribuente sostenendo che l’aliquota fosse stata correttamente individuata nella misura del 4,25 per cento in quanto la maggiorazione dello0,85 per cento prevista dalla Regione Toscana si riferiva solo alle attività per le quali era previstal’aliquota base del 4,40 per cento, tra le quali non poteva farsi rientrarequella di promotore finanziario in quanto soggetta all’aliquota del 4,25 per cento.

3. La C.t.p accoglieva integralmente il ricorso con sentenza riformata in appello. La C.t.r. affermava che l’attività di promotore finanziario rientrava sia nella categoria degli intermediari diversi dalle banche di cui all’art. 6 d.lgs. n. 44 del 1997 sia nelle “attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria e delle assicurazioni di cui all’allegato A) della legge reg. Toscana n. 64 del 2006; che, pertanto, l’aliquota applicabile era quella del 4,40 per cento incrementata dello 0,85 per cento. Cons. est. Rosanna Angarano 3 4. Avverso detta sentenza ricorre il contribuente, che ha pure depositato memoria, e l’Agenzia delle entrate si difende a mezzo controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’artt. 5 legge reg. Toscana 22 dicembre 2006n. 64, e dell’all. A. Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la maggiorazione dello 0,85 per cento è applicabile a tutte le attività comprese nel codice 67 Ateco 2002 (relativo all’attività ausiliaria di intermediazione finanziaria) genericamente richiamata dalla legge regionale, e non solo per le attività gravate dall’aliquota Irap del 4,40 per cento.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 legge reg. Toscana n. 43 del 2002 edegli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 446 15 dicembre 1997, n. 446, per aver illegittimamente ritenuto che al promotore finanziario si applichi l’aliquota maggiorata al 4,40 per cento anziché quella ordinaria del 4,25 per cento.

3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212. Cesura la sentenza impugnata per non aver escluso le sanzioni, nonostante l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’applicazione della norma tributaria.

4. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, restando assorbito il terzo. 4.1. Deve rilevarsi di ufficio che la questione oggetto di giudizio è coperta dal giudicato formatosi a seguito dell’ordinanza di questa Corte Cons. est. Rosanna Angarano 4 n. 23619 del 2022 – per altro richiamata in memoria – resa tra le medesime parti con riferimento all’Irap dovuta per l’anno 2011. 4.2. Nel precedente citato –conforme ad orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 29/03/2022, n. 10053, Cass. 20/10/2022, nn.31068 e 31073) - si è già accertato che al contribuente deve applicarsi l’aliquota del 4,25 per cento.

Si è affermato, in particolare, quanto segue: «l'art. 2 - significativamente rubricato “Aumento dell'aliquota sull'imposta regionale sulle attività produttive per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione”, senza alcuna menzione dunque dei promotori finanziari - della legge della Regione Toscana n. 43 del 20 dicembre 2002 stabilisce che “a decorrere dal 10 gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, l'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,40 per cento”.

Parimenti, gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 non menzionano i promotori finanziari. La Regione Toscana, quindi, con la legge regionale n. 43 del 2002, esercitando la facoltà di maggiorazione dell’aliquota Irap prevista dall’art. 16, co. 3, d.lgs. n. 446/1997, ha innalzato la detta aliquota dal 4,25% al 4,40% solo per determinate categorie di soggetti passivi. Riferendosi i detti artt. 6 e 7 alle banche, agli altri enti e società finanziari ed alle imprese di assicurazione, ai soggetti esercenti attività di promotore finanziario si applicava l’aliquota ordinaria Irap del 4,25% (anziché quella maggiorata del 4,40%), come da previsione generale contenuta nell’art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 446/1997.

Pertanto, la Regione Toscana, allorquando con legge n. 64/2006 ha previsto, all’art. 5, che, a decorrere dall’1.1.2007, Cons. est. Rosanna Angarano 5 le aliquote Irap fossero soggette alle variazioni di incremento previste nell’allegato A, non poteva non tener presente le differenti aliquote in quel momento applicate a seconda della categoria di attività presa in considerazione. Da ciò consegue che, in assenza di una espressa previsione nel senso di un aumento generalizzato delle dette aliquote, il richiamo, operato nella nota (1) a corredo dell’allegato A, all’aliquota del 4,40% vigente fino al 31.12.2006 non poteva riferirsi ai promotori finanziari i quali, come detto, erano allora sottoposti all’aliquota Irap ordinaria del 4,25%». 4.3.

A tal proposito deve rilevarsi chela sentenza con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. Sez. U 16/06/2006, Cass. 07/12/2021, n. 38950). In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che, se è vero che l'autonomia dei periodi d'imposta comporta l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque sianovariabili da periodo a periodo; diversamente accade per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta.

Tra questi ultimi, le Sezioni Unite hanno espressamente individuato le qualificazioni giuridiche (che individuano vere e proprie situazioni di fatto) assunte dal legislatore quali elementi preliminari per Cons. est. Rosanna Angarano 6 l'applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell'obbligazione per una pluralità di periodi d'imposta (a valere, cioè, fino a quando quellaqualificazione n on sia venuta meno fattualmente o normativamente). Le qualificazioni giuridiche, infatti,per la loro strutturale propedeuticità o strumentalità al riconoscimento di un determinato diritto, sono naturalmente correlati ad un interesse protetto che ha il carattere della durevolezza.

Tali elementi possono essere oggetto di accertamento e l'eventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo ad un periodo di imposta può (e deve) avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d'imposta. Altrimenti si verrebbe a porre in discussione lo stesso principio di effettività della tutela, alla cui asseverazione risponde la c.d. efficacia regolamentare del giudicato(e del giudicato tributario, in particolare) e, quindi, all'efficacia regolamentare del giudicato che su di essi si sia formato(Cass.

Sez. U.n. 13916 del 206 cit). 4.4. Tale è la condizione verificatasi nella fattispecie in esame in cui, -incontestato che il contribuente ha esercitato la medesima attività di promotore finanziario per tutti gli anni in rilievo -si è già accertato, con efficacia di giudicato, a quale aliquota Irap il medesimo dovesse essere soggetto in ragione della qualificazione giuridica dell’attività; dunque, vi è identità delle questioni e dei presupposti di fatto alla base delle riprese, anche se relative a diverse annualità.

5. Ne consegue, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. accogliendo l’originario ricorso del contribuente. 6 Le spese delle fasi di merito restano compensate in ragione del fatto sopravvenuto rappresentato dal giudicato. Cons. est. Rosanna Angarano 7 Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie, il primo ed il secondo motivo diricorso, assorbito il terzo,cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi,euro 1.600,00 p