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Ordinanza Interlocutoria — n. 5033/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on tax assessment nullity, deferring to lower court's finding of valid rectification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5033/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal against the Regional Tax Court's partial reform of a lower court's decision regarding three tax assessments. The taxpayer argued the assessments were null due to lack of specific delegation and failed to examine all evidence of debt repayment. The court rejected these claims, noting the assessments were valid rectifications and the taxpayer had already engaged in specific tax relief programs for the disputed amounts.

Regesto Legislator

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Art. 43 d.P.R. 600/1973; Art. 57 d.P.R. 633/1972: Assessments issued by officials without specific delegation are valid if they constitute rectifications rather than initial assessments, and the taxpayer's failure to exhaust all evidence of payment does not invalidate the administrative act.

Parole chiave

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tax assessment nullity official delegation defect rectification assessment tax relief program Cassation appeal dismissal procedura straordinaria di fissazione dei contributi computo dei contributi accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 43 d.P.R. 600 del 1973
ha ritenuto tempestivi, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. 600 del 1973 e 57 d.P.R.
Art. 57 d.P.R. 633 del 1972
Art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.
197 del 2022, corredata della quietanza di pagamento delle rate scadute sino al 30 settembre 2024; -l’Agenzia delle Entrate formula tre motivi di ricorso; -con il primo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.
erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; -con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio fra le parti, per avere la C.T.R.
Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.c.
Art. 329, comma 2 c.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 53, comma 1 d.lgs. 546 del 1992
2909 c.c., 324, 329, comma 2, e 342 c.p.c., nonché dell’art. 53, comma 1 d.lgs. 546 del 1992, per avere la C.T.R.
Art. 3 d.l. 119 del 2018
ha resistito con controricorso, formulando ricorso incidentale; -La società contribuente ha depositato, con successive note, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 d.l. 119 del 2018 (c.d.
Art. 1, commi 231-252 della l. 197 del 2022
ha prodotto Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di ammissione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252 della l. 197 del 2022 (c.d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 24479 del 12/09/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22331/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO TECNO BABY s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (13141270150), rappresentata e difesa dall’avv.to Gaetano Tenore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale America n. 11, presso lo studio dell’avv.to Davide Angelucci -controricorrente- esul ricorso incidentale proposto da:

TECNO BABY s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (13141270150), rappresentata e difesa dall’avv.to Gaetano Tenore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale America n. 11, presso lo studio dell’avv.to Davide Angelucci -ricorrente incidentale- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -intimata- avverso SENTENZA della C.T.R. della LOMBARDIA n. 743/2017 depositata il 27/02/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere MAURA NARDIN Premesso che -L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della C.T.R. della Lombardia che ha parzialmente riformato la sentenza della C.T.P. di Milano, con cui erano stati accolti i ricorsi riuniti, relativi all’annullamento di tre avvisi di accertamento in rettifica, inerenti alla rideterminazione delle somme dovute dalla soc.

Tecno Baby a r.l. a titolo di IRES, IRAP ed IVA, per gli anni 2007, 2008 e 2009, rigettando i ricorsi, fatto salvo quello riguardante all’avviso di accertamento n. T9B03IL05773, relativo all’anno 2007; -La C.T.R. ha ritenuto tempestivi, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. 600 del 1973 e 57 d.P.R. 633 del 1972, gli avvisi di accertamento, irrilevante la presentazione della denuncia penale oltre la maturazione dell’ordinario termine di decadenza, essendo sufficiente la sussistenza dei requisiti fondanti l’obbligo, provata la presentazione della denuncia per avvisi per gli anni 2007 e 2008 e non pretestuoso il suo contenuto.

La C.T.R. ha, inoltre, dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento n. T9B03IL05773/2014, relativo all’anno 2007, per essere stato il medesimo sottoscritto da funzionario privo della delega; -La Tecno Baby s.r.l. ha resistito con controricorso, formulando ricorso incidentale; -La società contribuente ha depositato, con successive note, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 d.l. 119 del 2018 (c.d. rottamazione ter), in relazione all’avviso di accertamento n. T9B03IL05773/2014, relativo all’anno 2007, corredata da quietanza di pagamento integrale (rate 1), nonché l’adesione alla medesima definizione agevolata in relazione alle cartelle nn.

T9B03IL06274/2014 corredata di quietanze di pagamento per euro 23.028,89 sull’importo dovuto per euro 38.142,87, e T9B03IL06777/2014, corredata di quietanze di pagamento per euro 25.659,70 sull’importo dovuto per euro 42.861,14. Ed, infine, con nota del 21 ottobre 2024, l’adesione alla definizione agevolata, ai sensi della l. 197 del 2022, corredata della quietanza di pagamento delle rate scadute sino al 30 settembre 2024; -l’Agenzia delle Entrate formula tre motivi di ricorso; -con il primo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 61 d.P.R. 600 del 1973, 56 e 59 d.P.R. 633 del 1972, 57 d.lgs. 546 del 1992 e 112 c.p.c..

Sostiene che la C.T.R. abbia accolto, in relazione all’avviso di accertamento n. T9B03IL05773/2014 l’eccezione relativa al difetto di delega del funzionario sottoscrittore, benché la medesima non fosse stata sollevata dalla società contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio; -con il secondo fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 600 del 1973, 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché degli artt. 1362 c.c. e 2727 e 2729 c.c.. Lamenta che la C.T.R. abbia errato laddove ha ritenuto che il funzionario, autorizzato a sottoscrivere avvisi di accertamento per un maggior imponibile sino ad euro 300.000, avesse sottoscritto un avviso di importo maggiore, pari ad euro 301.917, posto che erano ripresi a tassazione, ai fini IRES, costi indeducibili per euro 247.100,00, con la conseguenza che era a questa somma che occorreva fare riferimento e non all’importo complessivo di euro 301.917,00; -con il terzo motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546 del 1992.

Lamenta che la C.T.R., nel ritenere nullo l’avviso di accertamento per avere il funzionario sottoscritto l’atto in superamento della soglia di euro 300.000,00 per cui era autorizzato abbia confuso il maggior imponibile accertato con l’imponibile tout court, senza avvedersi che si trattava di un accertamento in rettifica e quindi validamente sottoscritto, posto che il maggior imponibile era pari ad euro 247.100,00; - la Tecno Baby s.r.l. formula due motivi di ricorso incidentale; - con il primo si duole, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., della nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 329, comma 2, e 342 c.p.c., nonché dell’art. 53, comma 1 d.lgs. 546 del 1992, per avere la C.T.R. erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; -con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio fra le parti, per avere la C.T.R. omesso di valutare tutte e tre le dichiarazioni sostitutive di atto notorio versate in giudizio, tese a provare l’effettività delle prestazioni rese dalla Punto Lavoro Soc.

Coop. a r.l., in favore della Tecno Baby s.r.l., limitandosi alla considerazione di una sola di esse, trascurando in particolare quella datata 22 ottobre 2015, relativa a tutte le annualità coinvolte dagli avvisi di accertamento; Rilevato che - l a soc. Tecno Baby a r.l. ha prodotto Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di ammissione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252 della l. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater) in ordine alle cartelle di pagamento relative agli avvisi di accertamento nn. T9B03IL06274/2014 e n. T9B03IL06277/2014; - con riferimento avviso di accertamento n. T9B03IL05773/2014, relativo ad IRES-IRAP- IVA ed altro per l’anno di imposta 2007, ammesso all’adesione agevolata di cui all’art. 3 del d.l. n. 119/2018, convertito in legge successivamente dalla l. n. 136/2018 (c.d. rottamazione ter) è intervenuto pagamento con rata unica; - con riferimento all’avviso di accertamento n. T9B03IL06274/2014, relativo ad IRES-IRAP-IVA ed altro per l’anno di imposta 2007 ed all’avviso di accertamento n.T9B03IL06277/2014, relativo ad IRES-IRAP-IVA ed altro, per l’anno 2009 -già ammessi in precedenza ammessi all’adesione agevolata di cui all’art. 3 del d.l. n. 119/2018, convertito in legge successivamente dalla l. n. 136/2018 (c.d. rottamazione ter) non conclusasi per il mancato pagamento di tutte le rate- si è perfezionato l’iter amministrativo dell’adesione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-251 e risultano pagate le rate scadute, come da attestazione dell’agente della riscossione; - che “la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), subordina l'estinzione del giudizio, da un lato, all'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda e, dall'altro, all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui, in assenza di detti presupposti, non è possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” (Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 24479 del 12/09/2024); - che va, pertanto, pertanto disposta la sospensione d