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Ordinanza — n. 5030/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax court annuls appeal ruling on capital tax prescription, allowing ten-year term but five-year for penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5030/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the Regional Tax Commission's decision regarding the prescription of tax debts. While the court confirmed the ten-year prescription period for the principal tax amounts, it accepted the taxpayer's argument that penalties and interest are subject to a five-year limitation. Consequently, the judgment was set aside only for the capital portion, and the case was remanded to the lower court for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 2953 c.c.: The ten-year prescription term applies to the principal of tax debts unless specifically provided otherwise, whereas penalties and interest prescribe in five years.

Parole chiave

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tax prescription period principal tax debt penalties and interest decennial limitation quinquennial limitation tax administration Civil Code provisions arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 2946 c.c., e ciò con riguardo alle cartelle finali 27000, 69000 e 70000, notificate 2953 cc nel 2007, ritenendo l’applicabilità dell’ordinario termine prescrizionale.
Art. 2953 c.c.
Per entrambi le tipologie di credito il termine è invece sempre decennale ove il relativo accertamento sia avvenuto a mezzo di provvedimento giurisdizionale, e ciò in base al disposto di cui all’art. 2953 cod.
art. 2946 c.c
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 2946 c.c., e ciò con riguardo alle cartelle finali 27000, 69000 e 70000, notificate 2953 cc nel 2007, ritenendo l’applicabilità dell’ordinario termine prescrizionale.
art. 2953 c.c
Per entrambi le tipologie di credito il termine è invece sempre decennale ove il relativo accertamento sia avvenuto a mezzo di provvedimento giurisdizionale, e ciò in base al disposto di cui all’art. 2953 cod.
art. 2946 cod. civ
Va dunque affermato il seguente principio di diritto “Il termine di prescrizione del credito per tributi erariali, quanto alla sorte capitale, è di dieci anni ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., in assenza di disposizioni specifiche, anche se il provvedimento amministrativo che lo accerta sia divenuto definitivo.
art. 2953 cod. civ
Per entrambi le tipologie di credito il termine è invece sempre decennale ove il relativo accertamento sia avvenuto a mezzo di provvedimento giurisdizionale, e ciò in base al disposto di cui all’art. 2953 cod. civ.” P.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23397/16
La pronuncia di questa Corte richiamata dalla CTR (Cass. 23397/16) lungi dall’affermare che ai tributi erariali si applica il termine di prescrizione quinquennale, si limita a sancire che il termine decennale previsto per l’actio iudicati(art.
Cass. n. 8297/20 del 29 aprile 2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro NICOLA MAYERA’, con avv. Mario Chiappetta e Andrea Delmorgine - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 3360/20 depositata il 10 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia ricorre avverso la decisione d’appello che ha riconosciuto la prescrizione quinquennale per i tributi erariali oggetto della pretesa in esame. Il contribuente resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 2946 c.c., e ciò con riguardo alle cartelle finali 27000, 69000 e 70000, notificate 2953 cc nel 2007, ritenendo l’applicabilità dell’ordinario termine prescrizionale.

2. In proposito è pacifico che i tributi erano di natura erariale (cfr. copie degli estratti riprodotti nel ricorso) ed è pacifico che a tali tributi, salvo i casi specifici previsti dalla legge, si applica il termine prescrizionale generale sancito in dieci anni dall’art. 2946 c.c. La pronuncia di questa Corte richiamata dalla CTR (Cass. 23397/16) lungi dall’affermare che ai tributi erariali si applica il termine di prescrizione quinquennale, si limita a sancire che il termine decennale previsto per l’actio iudicati(art. 2953 c.c.) si applica solo ove il tributo risulti definitivamente accertato a mezzo di pronuncia giurisdizionale, mentre negli altri casi resta applicabile il termine previsto per il singolo tributo.

Poiché nella specie le cartelle vennero notificate nel 2007 mentre l’intimazione di pagamento è del 14 marzo 2016, la prescrizione – decennale appunto -non si è compiuta. Eccepisce peraltro il controricorrente che quantomeno l’effetto prescrittivo si sia verificato con riguardo a sanzioni ed interessi, al cui presenza emerge dagli stessi estratti di ruolo riprodotti come detto sopra. Orbene in proposito la difesa dev’essere accolta in quanto in effetti tali accessori si prescrivono in cinque anni (Cass. n. 8297/20 del 29 aprile 2020) e quindi la pronuncia va annullata limitatamente alla sorte capitale e disposto il rinvio al giudice d’appello che provvederà anche per le spese del presente giudizio.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto “Il termine di prescrizione del credito per tributi erariali, quanto alla sorte capitale, è di dieci anni ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., in assenza di disposizioni specifiche, anche se il provvedimento amministrativo che lo accerta sia divenuto definitivo. Quanto al credito per interessi e sanzioni, negli stessi casi il termine è invece quinquennale. Per entrambi le tipologie di credito il termine è invece sempre decennale ove il relativo accertamento sia avvenuto a mezzo di provvedimento giurisdizionale, e ciò in base al disposto di cui all’art. 2953 cod. civ.” P. Q.

M. La Corte accoglie il ricorso limitatamente all’importo capitale delle cartelle ancora oggetto di controversia, cassa la sentenza impugnata entro tali limiti e rinvia sul punto alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che provvederà anche sulle spese di lite. Così deciso in Roma, il 10 dicembr