Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling that the case was resolved via administrative listing. The tax authority argued that the inclusion of the case in the official list under the 2023 decree confirmed its regular termination without a formal denial. The court upheld this outcome, ruling that the statutory mechanism for extinction via listing was properly applied and the process ended without further litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: When a judicial proceeding is listed for extinction pursuant to the new tax legislation, the process is deemed terminated by operation of law, and the parties cannot request a hearing unless they explicitly exercise their right to do so under the procedural code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13601/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro SOGIN SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI SPA (in persona del rappresentante legale DESIATA LUCA) rappresentata e difesa dall’avvocato RIDOLFI MASSIMO e dall’avvocatoTINELLI GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 7161/ 02/ 2016 depositata il 22/11/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/02/2025