Cassation court dismisses tax authority appeal regarding jurisdiction over tax fraud penalties for tax advisors. The court upholds the lower court's decision on competence. The court rejects the argument that the new law changes jurisdiction. The court confirms the regional office has exclusive authority. The court cites recent precedents to support its ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a second-instance ruling that confirmed the lower court's jurisdiction over a tax fraud penalty case. The tax advisor argued that a new law changed the liability scope and jurisdiction, but the court rejected this claim. The court ruled that the regional office retains exclusive competence for these specific fraud penalties based on established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, comma 2, D.lgs. n. 241/1997; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The regional office of the Revenue Agency has exclusive jurisdiction to impose penalties for tax fraud by tax advisors, and this competence cannot be derogated from.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24782/2023 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro Agenzia delle entrate-riscossione, in persona del Direttore pro tempore, -intimata- nonché contro Scarinci Fabrizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria D’Amico, come da procura speciale in atti -controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, n. 3823/23,depositata il 26 aprile 2 023 .
FATTI DI CAUSA 1.Il dott. Fabrizio Scarinci, nella qualità di responsabile dell'assistenza Fiscale, quale professionista abilitato a tale incombente, su incarico del Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF) “50 Più s.r.l.”, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Modello 730/2015 (relativa all’ annualità d'imposta 2014) di un contribuente avente domicilio fiscale nel territorio di competenza dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Agrigento. La direzione provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle entrate sottopose a controllo formale ex art. 36 - ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione del contribuente assistito ed all’esito, ritenendo che il visto apposto fosse infedele, iscrisse a ruoloa carico del dott.
Fabrizio Scarinci, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'imposta (Irpef), la sanzione (pari al 30 per cento dell’imposta) e gli interessi « che sarebbero stati richiesti al contribuente». Notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione la relativa cartella di pagamento allo stesso dott. Scarinci, quest’ultimo l’ha impugnata innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, assumendo, tra l’altro, che a seguito della modifica dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, operata dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4), la quale costituirebbe lex mitior, anche colui che ha apposto il visto infedele a dichiarazioni presentate per l'anno 2014 efino all’entrata in vigore della legge n. 26 del 2019, non avrebbe dovuto comunque rispondere dell’imposta, della sanzione e degli interessi che, secondo le risultanze del controllo formale, sarebbero stati richiesti al contribuente, ma solo del 30 per cento della maggiore imposta riscontrata.
Infatti, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, prevede, con riferimento alla medesima fattispecie, che coloro che abbiano apposto il visto di conformità siano tenutial « pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata», e non più « di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», come nella versione previgente della medesima norma. Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte quarimasto invariato, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ad azionare la pretesa delle somme in questione - e nel caso di specie a provvedere alla formazione del ruolo,presupposto della cartella di pagamento notificatadall’ agente della riscossione ed impugnata - avrebbe dovuto essere la «direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia» (ovvero la direzione regionale di Roma), e non l'ufficio (la direzione p rovinciale di Agrigento ) competen te in relazione al domicilio fiscale del contribuente assistitoche si era rivolto al CAF.
La Commissione tributaria provinciale adita ha accolto il ricorso, accertando la denunciata incompetenza funzionale e territoriale dell’Ufficio che ha formato l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella, con assorbimento degli altri motivi di impugnazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, con la sentenza qui impugnata,ha rigettato. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, l’Agenzia delle entrate. Il dott. Scarincisi è difeso con controricorso, depositando altresì memoria.
L’Agenzia delle entrate-riscossione è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso principale, l’Agenzia delle entrate deduce « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 2 del D.lgs. n. 241/97 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando l’appello erariale, ha confermato l’incompetenza funzionale e territoriale dell’ ufficio che ha emesso il ruolo, poiché le trasgressioni di cui è causa andavano contestate dalla competente Direzione Regionale, in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, con conseguente nullità della cartella impugnata.
Il motivo è infondato. Infatti, con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass.n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, Cass. n. 14796/ 2024;
Cass. n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass.n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024).11660/2024). Il Collegio, non ravvisando nelle difese delle parti argomenti per discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di rigettare il motivo. 2.In considerazione della novità della questionee della conseguente recente formazione di unpur nutrito orientamento di legittimità in materia , le spese di legittimità si compensano.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
Rigetta il ricorso ecompensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025 La P