Civil procedure dismissed: extinction of lawsuit due to administrative listing under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the lower court's ruling on the tax authority's administrative listing. The plaintiff argued for a hearing, but the defendant contended that the listing under the new tax law automatically terminated the litigation. The court upheld the dismissal because the statutory provisions explicitly state that such listings result in the extinction of the process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The insertion of a case into the administrative list for tax judgment extinction automatically terminates the civil proceedings, barring further hearings unless specifically requested by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18580/2017 R.G. proposto da : BIANCHI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato PERNARELLA PIETRO e dall'avvocato TAMMETTA WALTER contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. LAZIO n. 3245/ 19/ 2017 depositata il 05/06/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/02/2025