Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4997/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax appeal due to lack of necessary co-litigation participation by all partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4997/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the lower court's judgment null and void because the necessary co-litigation of all partners was not integrated. The appellant argued she had standing as a former partner, while the tax agency contended she acted only as a consignee. The court ruled that for a dissolved partnership, all partners must participate in the same proceeding, making the absence of the other partner a fatal defect requiring a retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 2495 c.c.; Art. 14 D.Lgs. 546/1992; Art. 29 D.Lgs. 546/1992; Art. 383 c.p.c.: When necessary co-litigation is absent in proceedings against a dissolved partnership, the judgment is absolutely null and must be annulled with remittal for integration of the contradictory.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigation dissolved partnership tax assessment appeal absolute nullity integration of contradictory difetto di legittimazione dell'azionista esclusione del socio stralcio dai ruoli

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 2495 c.c.
civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod.
Art. 14 D.Lgs. 546/1992
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n.
Art. 29 D.Lgs. 546/1992
Art. 383 c.p.c.
546 del 1992, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383 ultimo comma, cod.
art. 100 cod. proc. civ
, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ.
art. 2495 cod. civ
civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815
ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., 14 dicembre 2012, n.
Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096
14815; Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass., 28 novembre 2014, n.
Cass., 28 novembre 2014, n. 25300
23096; Cass., 28 novembre 2014, n. 25300; Cass., 20 aprile 2016, n.
Cass., 20 aprile 2016, n. 7789
25300; Cass., 20 aprile 2016, n. 7789; Cass., 25 giugno 2018, n.
Cass., 25 giugno 2018, n. 16730
7789; Cass., 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., 30 ottobre 2018, n.
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603
16730; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603 e, più di recente, Cass., 23 settembre 2019, n.
Cass., 23 settembre 2019, n. 23585
27603 e, più di recente, Cass., 23 settembre 2019, n. 23585; Cass., 11 giugno 2020, n.
Cass., 11 giugno 2020, n. 11230
23585; Cass., 11 giugno 2020, n. 11230; Cass., 30 novembre 2022, n.
Cass., 30 novembre 2022, n. 35187
11230; Cass., 30 novembre 2022, n. 35187; Cass., 29 novembre 2023, n.
Cass., 29 novembre 2023, n. 33319
35187; Cass., 29 novembre 2023, n. 33319).
Cass., Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678
(Cass., Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678 e, di recente, Cass., 16 marzo 2018, n.
Cass., 16 marzo 2018, n. 6644
3678 e, di recente, Cass., 16 marzo 2018, n. 6644; Cass., 23 ottobre 2020, n.
Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315
6644; Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315; Cass., 22 febbraio 2021, n.
Cass., 22 febbraio 2021, n. 4665
23315; Cass., 22 febbraio 2021, n. 4665).
Cass., 11 dicembre 2019, n. 32412
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13934/2016 R.G. proposto da ISAIA REGINA, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Nitto in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. Giuseppe Puglisi in Roma alla piazza San Salvatore in Lauro n. 13; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 11; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, sezione staccata di Salerno, n. 10617/2015 depositata in data26/11/2015, non notificata ;

Società di persone - litisconsorzio necessario udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2025 dal consigliere dott. Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. La C ommissione tributaria regionale della Campania , sezione staccata di Salerno, rigettava l'appello proposto da Isaia Regina contro la sentenza della C ommissione tributaria provinciale d i Salerno che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto contro l'avviso di accertamento relativo a Irap e Ivaper l'anno di imposta 2008 della societàFull Trading s.a.s. di Cirillo Francesco , della quale la stessa era socia.

In particolare il giudice dell'appello,condividendo quanto ritenuto dai primi giudici,evidenziava che la ricorrente aveva impugnato l'atto impositivo in qualità di mera consegnataria, qualità espressamente spesa anche nell'atto di appello, e non nella qualità di exsocio, per cui non risultavano accoglibili le allegazioni in ordine ad un interesse concreto all'annullamento dell'atto ; inoltre , ad ab undantiam , confermava la legittimità dell'atto originariamente impugnato rigettandol’eccezione di nullità dello stesso, emesso nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente perché estinto, in quanto i soci di società, siano ess e di capitale o di persone , subentrano ai sensi dell'articolo 2495cod. civ. nel rapporto obbligatorio della società .

Contro tale decisione Regina Isaia propone ricorso affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 14/01/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , la ricorrente deduce la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e l’erronea verifica dell’interesse ad agire, emergendo dagli atti che lo stesso avviso di accertamento le era stato notificato nella qualità di socio della società estinta evidenziando che sarebbe stato emesso avviso a fini IRPEF, e ciò del resto era comprovato dalla iscrizione a ruoloa suo carico dell’intero importo IVA e IRAPoggetto dell’avviso.

Col secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., in quanto la CTR avrebbe errato nel ritenere legittimo l’operato dell’ufficio consistito nel notificare l’accertamento nei confronti della società al socio, in quanto l’estinzione della società produceva effetti nei confronti del fisco che non poteva emettere avvisi a carico di soggetto estinto, potendo agire nei confronti dei soci solo in via sussidiaria in relazione a quanto ripartito dal bilancio di liquidazione.

2. Il primo motivo è fondato in quanto la CTR ha errato nel ritenere assente l’interesse ad agire, desumendolo dalla qualità spesa di consegnatario dell’avviso di accertamento, laddove è pacifico che l’avviso di accertamento sia stato indirizzato alla stessa quale socia della società Full Trading s.a.s.; l’insistita qualità di consegnataria indicata negli atti processuali non è infatti funzionale a contestare la sua qualità di socia, ma è volta a sottolineare che il socio non sarebbe, secondo la sua tesi, legittimato passivamente perchè non sarebbe, in qualità di successore della società estinta, chiamato a rispondere dei debiti societari.

3. Esclusa l’inammissibilità dell’originario ricorso, occorre rammentare che in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che ilricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass., 28 novembre 2014, n. 25300; Cass., 20 aprile 2016, n. 7789; Cass., 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603 e, più di recente, Cass., 23 settembre 2019, n. 23585; Cass., 11 giugno 2020, n. 11230; Cass., 30 novembre 2022, n. 35187; Cass., 29 novembre 2023, n. 33319).

Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 546 del 1992), né dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett.

b) del decreto legislativo n. 546 del 1992, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383 ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678 e, di recente, Cass., 16 marzo 2018, n. 6644; Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315; Cass., 22 febbraio 2021, n. 4665). Da quanto detto consegue che tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamene ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l'avviso di accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura, che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di uno di essi (Cass.,11 dicembre 2019, n. 32412, in motivazione).

Nel caso di specie, si evidenzia che la lite verte proprio su un avviso di accertamento emesso nei confronti di società di persone,estinta, e nei cui confronti quindi il contraddittorio non poteva essere integrato, male stesse parti danno atto della pendenza di altri ricorsi, proposti dai soci di persona e in particolare dall’altro socio Francesco Cirillo, per i quali non vi è stata riunione né integrazione del contraddittorio.

4. Pertanto, fondato il primo motivo che ha carattere preliminare rispetto alla questione della integrità del contraddittorio (Cass.21/11/2018, n. 30100), va dichiarata la nullità del giudizio (con conseguente assorbimento del secondo motivo), con rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; cassa la sentenza impugnata; dichiara la nullità del giudizio e rinvia alla Corte di giustizia di primo grado di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio, deman