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Decreto — n. 4982/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as litigation extinguished by administrative act under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 4982/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that extinguished the litigation. The lower court found the case closed because the tax agency transmitted a list of extinguished judgments under Article 40 of the 2023 decree. Consequently, the court upheld the decision that the legal process ended automatically without further action.

Regesto Legislator

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186 e 198, l. n. 197/2022: The transmission of a list of extinguished judgments by the tax authority automatically terminates the litigation, barring further proceedings unless parties request a hearing.

Parole chiave

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litigation extinction tax procedure administrative list decreto legge 2023 legal process termination Corte di Cassazione Agenzia delle Entrate arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
LOMBARDIA n.1475/ 01/ 2017 depositata il 04/04/2017, , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16357/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FANTI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIRRO ANTONELLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.1475/ 01/ 2017 depositata il 04/04/2017, , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 14/02/2025 Il P