Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural time limits under new 2023 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a procedural ruling by the Regional Court of Lombardy. The lower court determined that the case ended automatically because the statutory timeline for declaring the extinction of judgments had expired without a formal denial. Consequently, the court upheld this procedural outcome, ruling that the process terminated by operation of law rather than on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The court declares that tax proceedings are extinguished when the prescribed period for declaring the extinction of judgments expires without a formal denial, terminating the process by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27087/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BIOMEDICAL SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MANZI ANDREA, unitamente all'avvocato GLENDI CESARE FEDERICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.5232/ 14/ 2016 depositata il 12/10/2016, , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO sì deciso in Roma, il 13/02/2025 I