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Ordinanza — n. 4975/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to omitted favorable law analysis and objective legal uncertainty regarding capital transfer sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4975/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Regional Tax Court's decision, which had rejected the taxpayer's appeal against administrative sanctions for missing capital transfer declarations. The taxpayer argued that the Regional Court failed to address the application of the more favorable law introduced by Law No. 97/2013 and the principle of favor rei, while also citing objective legal uncertainty regarding the scope of the sanctions. The Court held that the lower court's omission of these crucial legal issues necessitated a remand to the second-instance tax court for a proper examination of the applicable norms and the taxpayer's defenses.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 9 Law No. 97/2013; Art. 3 D.Lgs. No. 472/1997: A judgment is void if it fails to examine the application of the most favorable subsequent law or the principle of favor rei, and if it does not address the objective legal uncertainty of the contested sanctions.

Parole chiave

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omitted favorable law favor rei principle objective legal uncertainty capital transfer sanctions tax appeal procedure remand to second instance administrative penalties trasferimento dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 9 Law No. 97/2013
Angelo Napolitano sanzioni, di cui all’art. 9 della legge n.
Art. 3 D.Lgs. No. 472/1997
97 del 2013, e all’applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 3 del d.lgs.
Art. 5, commi 5 e 6 D.L. No. 167/1990
L’Agenzia delle Entrate emise nei confronti del contribuente tre atti di contestazione, rispettivamente per gli anni 2006, 2008 e 2009, e nei relativi provvedimenti di determinazione delle sanzioni irrogò la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 5, commi 5 e 6, del d.l.
Art. 5, comma 4 D.L. No. 167/1990
L’Agenzia delle Entrate emise nei confronti del contribuente tre atti di contestazione, rispettivamente per gli anni 2006, 2008 e 2009, e nei relativi provvedimenti di determinazione delle sanzioni irrogò la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 5, commi 5 e 6, del d.l.
Art. 4, comma 2 D.L. No. 167/1990
Orbene, se i fatti contestati al contribuente fossero le omesse dichiarazioni dei trasferimenti di capitale da e verso l’estero, ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 4, comma 2, del d.l.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5977 / 20 1 7 propost o da : Dario Minieri (C.F. MNRDRA85B10H501S ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Luigi Francesco Rossi, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; PROVVEDIMENTI IRROGAZIONE SANZIONI r.g. n. 5977/2017a.c. 19/12/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano –controricorrente – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL LAZIOn. 5000/16, depositata in data 16 / 8 /20 1 6 ; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 9 dicembre 2024 ; Fatti di causa Dario Minieri (d’ora in poi, “il contribuente”), negli anni cui si riferiscono gli atti di contestazione impugnati, era dedito all’attività di gioco d’azzardo, svolta in Italia e all’estero, mediante partecipazione a svariati giochi da casinò, in relazione ai quali effettuava diversi trasferimenti di capitale, sia dall’Italia verso l’estero, sia dall’estero verso l’Italia.

L’Agenzia delle Entrate emise nei confronti del contribuente tre atti di contestazione, rispettivamente per gli anni 2006, 2008 e 2009, e nei relativi provvedimenti di determinazione delle sanzioni irrogò la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 5, commi 5 e 6, del d.l. n. 167 del 1990 per omessa dichiarazione dei trasferimenti dei capitali dall’Italia verso l’estero e viceversa, non anche quella prevista dall’art. 5, comma 4del detto d.l. Con distinti ricorsi, il contribuente impugnò i citati atti di contestazione dinanzi alla C.T.P. di Roma.

Nel contraddittorio con l’ufficio, il giudice di primo grado accolse i ricorsi, ritenendo che l e norme violate fossero di incerta interpretazione. Su appello dell’ufficio, nel contraddittorio con il contribuente, che ripropose le eccezioni non esaminate in primo grado, relative alla pretesa abrogazione degli obblighi di monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitali dall’Italia e verso l’estero e delle relative r.g. n. 5977/2017a.c. 19/12/2024 Cons. est. Angelo Napolitano sanzioni, di cui all’art. 9 della legge n. 97 del 2013, e all’applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, la C.T.R. riformò totalmente la sentenza di primo grado rigettando i ricorsi del contribuente.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con ilprimo motivo di ricorso, rubricato “ Omessa pronuncia, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 5 e 112 c.p.c., in relazione al motivo di gravame avente ad oggetto lo ius superveniens più favorevole al contribuente, ex art. 9 –Legge n. 97 del 2013, e il principio del favor rei, e art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997”, il contribuente premette che non vi sarebbe dubbio sul fatto che i comportamenti oggetto di contestazione riguardassero esclusivamente il trasferimento di capitali connessi all’attività di gioco, dall’Italia verso l’estero e viceversa, già oggetto di monitoraggio da parte delle banche quali intermediari, con la conseguenza che se omissione vi sia stata, essa riguarderebbe obblighi degli intermediari, non del contribuente odierno ricorrente.

L’art. 5, commi 5 e 6, del d.l. n. 167 del 1990, sarebbe stato abrogato dall’art. 9 della legge n. 97 del 2013, sicché, essendo stato il contribuente sanzionato per i comportamenti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.l. n. 167 del 1990, conv. in l. n. 227 del 1990, in base al favor rei che informa anche il sistema sanzionatorio amminist r ativo tributariogli atti di contestazione impugnati in primo grado dovrebbero essere annullati. Deduce il contribuente che la questione dello ius superveniens a lui favorevole era stata proposta sin dal primo grado e riproposta in r.g. n. 5977/2017a.c. 19/12/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano secondo grado in seguito all’appello dell’Agenzia delle Entrate, senza che la C.T.R. si pronunciasse. 1.1. Il motivo è fondato. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata è gravemente carente.Dal complesso della sentenza impugnata non è chiaro quali fossero le condotte amministrativamente illecite imputate al contribuente e sanzionate.La C.T.R. parla di “omessa indicazione” nelle dichiarazioni dei redditi “ di trasferimenti all’estero di attività finanziarie”. Orbene, se i fatti contestati al contribuente fossero le omesse dichiarazioni dei trasferimenti di capitale da e verso l’estero, ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 4, comma 2, del d.l. n. 167 del 1990.

Il fatto di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, infatti, è del tutto diverso da quello previsto dall’art. 4, comma 2: il primo riguarda l’omessa dichiarazione delle attivitàfinanziarie detenute all’estero alla fine di un determinato periodo d’imposta; il secondo riguarda l’omessa dichiarazione dei trasferimenti da, verso e sull’estero delle somme relative alle attività estere di natura finanziaria, anche se al termine del periodo d’imposta il contribuente non detenga attività finanziarie o investimenti all’estero.

Orbene, già la legge n. 97 del 2013, citata nel ricorso del contribuente, modificando l’art. 5 del d.l. n. 167 del 1990, prendeva in considerazione solo il fatto originariamente previsto come illecito amministrativo dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 167 del 1990. Anzi, lo stesso art. 4, comma 2, del d.l. n. 167 del 1990, fu riformulato dalla legge n. 97 del 2013 senza che tra la disposizione “vecchia” e quella “nuova” potesse intravedersi una qualche forma di continuità normativa. L’abrogazione, poi, divenne espressacon l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 66/2014, conv. in l. n. 89 del 2014. r.g. n. 5977/2017a.c. 19/12/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà attentamente esaminare gli atti di contestazione impugnati per verificare quali illeciti siano stati imputati al contribuente, traendo le debite conseguenze alla luce di quanto qui chiarito. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omessa pronuncia, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 5, e 112 c.p.c., in relazione al motivo di gravame avente ad oggetto l’incertezza normativa”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver affrontato la questione, riproposta in sede di appello, dell’incertezza oggettiva del perimetro applicativo delle disposizioni sanzionatorie applicate dall’amministrazione, e dunque della sussistenza dell’esimente a favore del contribuente. 2.1.

Il motivo è fondato. La sentenza non affronta il tema dell’incertezza oggettiva delle disposizioni sanzionatorie applicate, posto dal contribuente, con una motivazione adeguata. Ne deriva che, nel caso in cui il giudice del rinvio arrivi alla conclusione che, nel caso di specie, l’illecito concretamente imputato al contribuente non sia stato oggetto di abolitio, dovrà adeguatamente pronunciarsi sulla dedotta incertezza del perimetro applicativo delle disposizioni sanzionatorie applicate. 3.Il ricorso è accolto. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. r.g. n. 5977/2017a.c. 19/12/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio c