Cassation court remands case to determine if tax authority's execution of prior judgment bars revocation appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remanded the case for public hearing to decide on the admissibility of a revocation appeal against a tax authority's order of compliance. The taxpayer challenged a decision declaring the dispute extinguished because the tax agency had allegedly fully executed a prior judgment. The court noted the lack of specific precedent regarding revocation appeals against compliance orders and deemed the issue suitable for establishing binding legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70 D.Lgs. n. 546/92; Art. 380-bis c.p.c.: When a revocation appeal challenges a compliance order issued by a tax judge, the court must first determine if the administrative authority's prior execution of the underlying judgment renders the revocation grounds moot or inadmissible.
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5882/2023 R.G. proposto da : MARROCCO BEATRICE ROSARIA, con gli avvocati Claudio Marcone e Francesco Benedetto Marrocco -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’AvvocaturaGenerale dello Stato controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.5796/2022 depositata il 08/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1.
Come si desume dalla lettura degli atti, con ricorso depositato in data 20/12/2019, Marrocco Beatrice Rosaria chiedeva l’ottemperanza alla sentenza della CTR di Napoli n. 10713/44/2015, il cui dispositivo statuiva quanto segue: «accoglie l’appello per quanto di ragione ed annulla l’accertamento nella parte in cui ha ritenuto che produca plusvalenza anche la cessione del fondo cui al foglio 8 part. 338 del Comune di Pietravairano, disponendo altresì che, quanto alle spese da detrarre ed alla determinazione dei valori dei fondi, debba provvedersi conformemente a quanto stabilito nel verbale di incontro per accertamento con adesione del 4 settembre 2013; disattende per il resto le doglianze della contribuente; compensa le spese del doppio grado del giudizio».
2. L’Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio, rappresentando di aver dato completa esecuzione alla sentenza 10713/2015 in data anteriore al ricorso per ottemperanza, con richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere. 2.1. In particolare, l’Amministrazione, nel corpo della costituzione in giudizio, sviluppava tutti i calcoli intesi a dimostrare il proprio adempimento, producendo documentazione varia, tra cui il provvedimento di sgravio parziale convalidato il 07/01/2016, il verbale di adesione del 4 settembre 2013 e copia delle pagg. da 3 a 5 dell’accertamento.
3. Con sentenza n. 4128 / 2021 depositata il 10/05/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania , senza dare atto della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, statuivache «l’Agenzia Entrate –Dir. Prov. di Benevento non ha dato attuazione alla pronuncia di condanna …»e, quindi, disponeva l’ottemperanza alla decisione con nomina del Commissario ad acta, riservandosi la liquidazione del compenso al medesimo con separato decreto e condannando altresì l’Agenzia alla refusione delle spese di lite in favore del difensore della contribuente.
4. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per revocazione avanti alla stessa CTR della Campania, deducendo l’errore di fatto ex 395 n. 4 c.p.c. per non aver e il giudice dell’ottemperanza considerato la rituale costituzione dell’Amministrazione e, quindi, le difese formulate e la documentazione depositata, da cui l’Agenzia assumeva la totale esecuzione della sentenza, intervenuta in data 07/01/2016.
5. Ad esito, il g iudice della revocazione, con la sentenza n. 5796/2022, depositata in data 08/08/2022,qui impugnata, rilevava che era stata data corretta esecuzione alla sentenza n. 10713/44/2015, per cui la successiva sentenza n. 4128/2021 appariva effettivamente viziata da errore di fatto e dichiarava, essendo stata eseguita la sentenza 10713/2015, il giudizio estinto per cessata materia delcontendere, compensando le spese di lite.
6. Avverso la predetta sentenza ricorre la contribuente con tre motivi, illustrati con il deposito di successiva memoria ex art. 380- bis.1c.p.c. e resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si rileva che lafattispecie in esame presenta una evidente peculiarità, ponendosi la questione della ammissibilità del ricorso per revocazione avverso le pronunce rese dal giudice tributario in sede di ottemperanza, ex art. 70 del D.Lgs. n. 546/92, questione rispetto alla quale non si ravvisano precedenti puntuali di questa Corte di cassazione.
2. Vertendosi in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando il successivo percorso della giurisprudenza,la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per assegnazione a pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a