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Ordinanza — n. 4926/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax authority appeal, ruling taxpayer bears burden of proof for late payments under civil code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4926/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision regarding late tax payments. The agency argued the taxpayer failed to prove timely payments, while the lower court had incorrectly shifted the burden of proof to the tax office. The court ruled that the taxpayer must prove the exact amounts and timing of payments to validate their claim of having settled the debt.

Regesto Legislator

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Art. 2697 cod. civ.; In proceedings challenging tax collection orders based on unreported or late withholding payments, the taxpayer bears the burden of proving the precise amounts and dates of payments made to extinguish the tax obligation.

Parole chiave

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burden of proof tax withholding late payments tax collection order civil code article 2697 taxpayer liability procedural burden rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 cod. civ.
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, numm.
Artt. 1, 2 e 7 del d.lgs. n. 546/1992
Il secondo motivo, formulato in via di subordine, denunzia la violazione degli artt. 1, 2 e 7 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art.
Art. 112 cod. proc. civ.
546/1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ.,in relazione all’art.
Art. 360, comma primo, numm. 3) e 4), cod. proc. civ.
civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, numm.
art. 2697 cod. civ
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
546/1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ.,in relazione all’art.
art. 2697 c.c
600 del 1973, spetta al contribuente che “ritratta”la propria dichiarazione fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., del fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria» (così Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28105/2024
2697 c.c., del fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria» (così Cass. n. 28105/2024; Cass.
Cass. 6239/2020
28105/2024; Cass. 6239/2020; Cass.
Cass. n. 5728/2018
6239/2020; Cass. n. 5728/2018, confermando l’orientamento interpretativo già illustrato dalle Sezioni Unite con sentenza n.
Sezioni Unite n. 13378/2016
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 684 / 20 2 1 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12 -ricorrente - contro NEBRODI AMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE a r.l. in liquidazione -intimata- avverso la sentenza n. 3331/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina , depositata il 19 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal consigliere dott.Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. Il 26 aprile 2012,SERIT s.p.a. – Agente della riscossione per la provincia di Messina –notificò alla società consortile Nebrodi Ambiente a r.l. in liquidazione (d’innanzi: «Nebrodi Ambiente») una cartella di pagamento conseguente all’iscrizione a ruolo di un credito tributario, a sua volta originata dal rilievo di omessi o ritardati versamenti di ritenute alla fonte per l’anno di imposta 2008, sulla base di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. La contribuente impugnò la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, deducendo di aver sanato la propria posizione mediante ravvedimento. I giudici adìti accolsero il ricorso.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia – sezione staccata di Messina –respinse il successivo appello erariale. I giudici regionali disattesero l’eccezione di tardività del ravvedimento sollevata dall’Ufficio; osservarono, al riguardo, che era stata fornita la prova del fatto che due versamenti erano stati effettuati in ritardo, mentre sarebbe stato necessario dimostrare la tardività di tutti i versamenti.

3. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente è rimasta intimata. Considerato che:1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente osserva che, a fronte dell’iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di omesso o ritardato versamento di ritenute, era onere del contribuente fornire la prova dei puntuali versamenti; la sentenza d’appello sarebbedunque errata nella parte in cui ritiene sussistere un onere erariale in tal senso, ancorché riferito al ravvedimento dedotto da Nebrodi Ambiente a sostegno dell’affermata estinzione del suo debito tributario.

2. Il secondo motivo, formulato in via di subordine, denunzia la violazione degli artt. 1, 2 e 7 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, numm.

3) e 4), cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe errato nel non procedere allo scrutinio nel merito della pretesa impositiva, una volta accertato che alcuni versamenti erano stati effettuati in ritardo; infatti, «trattandosi del giudice del rapporto e non dell’atto, essa avrebbe dovuto rideterminare autonomamente le ritenute omesse e versate in ritardo, utilizzando gli elementi probatori acquisiti in giudizio e, se del caso, anche pervenendo a un risultato diverso rispetto agli importi iscritti a ruolo dall’Ufficio».

3. Il primo motivo è fondato. 3.1. Questa Corte ha più volte affermato che « nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, spetta al contribuente che “ritratta”la propria dichiarazione fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., del fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria» (così Cass. n. 28105/2024; Cass. 6239/2020; Cass. n. 5728/2018, confermando l’orientamento interpretativo già illustrato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13378/2016, in particolare ai §31 e 32).

Pertanto, la possibilità del contribuente di contrastare la pretesa tributaria mediante dichiarazione integrativa, ed anche mediante ricorso giurisdizionale, non lo esime dall’onere di provare l’esattezza della propria prospettazione relativa alla corretta imposizione che deve essergli applicata, ed è compito innanzitutto del giudice del merito verificare se detta prova sia stata assicurata. 3.2. Nel ritenere che spettasse all’Ufficio dimostrare la tardività di tutti i versamenti asseritamente effettuati da Nebrodi Impianti in forma di ravvedimento operoso, la sentenza impugnata ha sovvertito il richiamato principio in punto al criterio di attribuzione dell’onere della prova.

Ne deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del restante, formulato in via di subordine; la sentenza impugnatava conseguentemente cassata con rinvio al giudice a quo , per il riesame della controversia alla luce del principio indicato e la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsoin relazione al primo motivo, assorbito il restante,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di second