Cassation court allows taxpayers' appeal, ruling agricultural surface rights transfers are not taxable income under TUIR Art. 67.1.e.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Court's decision, which had reclassified income from the sale of agricultural surface rights as taxable non-determinable income. The taxpayers argued that such transfers should be exempt from capital gains tax under Article 9, paragraph 5 of the TUIR, equating the transfer of surface rights to property ownership. The court agreed, citing established precedent that transfers of surface rights on agricultural land do not constitute 'other income' under Article 67, paragraph 1, letter e) of the TUIR, thereby overturning the lower court's ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 5, TUIR; Art. 67, comma 1, lett. e), TUIR: The transfer of a surface right on agricultural land is not taxed as 'other income' under Art. 67, paragraph 1, letter e) of the TUIR, as the general equivalence of surface right transfer to property transfer does not apply to agricultural land where the right is not merely a personal obligation to allow use.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 3641 / 20 2 2 , propost o da: FODARELLA LEBEZUN IRYNA e TORKISH MARIYA, nella loro qualità di eredi di Fodarella Raffaele, rappresentate e difese, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. GUERINO GAZZELLA ed elettivamente domiciliate presso la cancelleria della Corte di cassazione -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12 -resistente- avverso la sentenza n. 1351/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, depositata il 3 febbraio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal consigliere dott.Francesco Cortesi. Rilevato che:
1. Con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania -sezione staccata di Salerno, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino favorevole alle contribuenti Iryna Fodarella Lebezun e Mariya Torkish. Queste ultime avevano impugnato l'avviso di accertamento emesso all’esito di una verifica effettuata nei confronti di Raffaele Fodarella, al quale erano succedute mortis causa. Con tale atto impositivo,l’Erario aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2012, le somme che il Fodarella aveva percepito da tale Gongolo s.r.l.a titolo di corrispettivo per la cessione del diritto di superficie su di un terreno agricolo per la realizzazione di un impianto eolico di produzione di energia elettrica.
2. Nel riformare la statuizione dei primi giudici, la C.T.R. ha osservato che le somme percette dal dante causa delle contribuenti, afferendo ad ambito fondiario, costituivano reddito incluso nella previsione di cui all’art. 9, comma 5, TUIR, in particolare come redditi non determinabili catastalmente ex art. 67, comma 1, lett. e), dello stesso testo unico.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata dalle contribuenti con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.L’Agenzia delle entrate, patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato un atto contenente richiesta di partecipare all’udienza di discussione. Considerato che:
1. L’unico mezzo di impugnazione denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. e), TUIR. Le ricorrenti assumono infatti che, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 9, comma 5, TUIR, che equipara il trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, con conseguente esenzione da imposta sulle plusvalenze realizzate da cessioni a titolo oneroso effettuate dopo il quinquennio successivo all’acquisto.
2. La censura è fondata. 2.1. Come questa Corteha già avuto modo di affermare decidendo la controversia fra le stesse parti in relazione a diversoanno d’imposta (ordinanza n. 6726/2021), occorre anzitutto dare continuità ai principii di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 15333/2014: - « i n materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile non è soggetta a tassazione come "reddito diverso" ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett.
b) o l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall'altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall'art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un terreno agli obblighi "di permettere", di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali»;-«la plusvalenza derivante da cessione infraquinquennale di diritto di superficie non è soggetta a tassazione come "reddito diverso" ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett.
b) o l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall'altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall'art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un terreno agli obblighi "dipermettere", di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali». 2.2. A tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata, che, pertanto, andrà cassata in accoglimento del motivo esaminato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso di parte contribuente. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese dei gradi di merito possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso delle contribuenti. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.100,00 oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e