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Ordinanza — n. 4906/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax case for new trial due to failure to classify income type under TUIR.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4906/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the taxpayer's appeal against a tax assessment notice issued by the Italian Revenue Agency. The court found that the lower court failed to properly classify the disputed income under the Tax Code (TUIR), which is a prerequisite for applying specific presumptions regarding bank withdrawals. Consequently, the case was remanded to the regional tax court for a new examination to determine the exact nature of the income. The court rejected the taxpayer's separate argument regarding the lack of authorization for bank investigations, ruling that such authorization is presumed valid when the investigation was conducted by the Financial Guard.

Regesto Legislator

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Art. 32, 37, 38, 42 d.P.R. n. 600/1973; l. n. 212/2000: When a tax assessment notice fails to classify the imputed income within the specific categories prescribed by the Tax Code, the court must remand the case to determine the income type before applying relevant presumptions.

Parole chiave

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Tax Assessment Notice Income Classification Tax Code TUIR Bank Withdrawal Presumption Remand for New Trial Financial Guard Investigation Tax Liability Determination accertamento del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Art. 37 d.P.R. n. 600/1973
Esso, come ha rilevato il contribuente nella memoria difensiva di costituzione del nuovo difensore, consta di sole due pagine (1 e 6), ed è assolutamente privo dei requisiti di cui all’art. 370, comma 2,c.p.c.
Art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1.
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
l. n. 212 del 2000
600 del 1973, 7 l. n. 212 del 2000”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento basato sui dati bancari acquisiti sulla base di un processo verbale di constatazione emesso nei confronti di una società e non dell’odierno ricorrente.
art. 112 c.p
546/92, ed all’art. 112 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla eccepita inammissibilità dell’appello ex art.
artt. 42 d.P.R. n. 600/73
in relazione agli artt. 42 d.P.R. n. 600/73, 7 l.
artt. 1 d.P.R. n. 917/86
in relazione agli artt. 1 d.P.R. n. 917/86 e 38 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 1000/2022
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 4853 del 23/02/2024
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 7755 / 20 1 8 propost o da : Antonino Martelli(C.F. MRTNNN73C14F158D), rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore in data 10/8/2023, dopo la rinuncia al mandato dell’Avv. Enrica Grazioliespressa con atto in data 13/1/2022, dall’Avv. Vincenza Carbone, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Piazza San Lorenzo in Lucina 4, presso lo studio dell’Avv.Lidia Dimasi; –ricorrente – contro AVVISODI ACCERTAMENTO r.g. n. 7755/2018a.c. 19/12/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA - MESSINA n. 718 / 10 /1 7 , depositat a in data 27/2/2017; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 9 dicembre 2024 ; Fatti di causa Con avviso di accertamento notificato in data 17/12/2002, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Patti, rettificò la dichiarazione dei redditidel sig.

Antonino Martinelli (d’ora in poi, “il contribuente”) per l’anno d’imposta 1996, accertando un maggior reddito imponibile, determinato sinteticamente, pari a 229.603.000 delle vecchie lire, con conseguente ripresa Irpef, Ilor, contributo SSN, tassa per l’Europa e conseguenti sanzioni. L’atto impositivo trasse origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza a carico della società “Maglificio Gama’s s.r.l.”, di cui il contribuente era socio. L’avviso di accertamento sintetico emesso a carico del sig. Martelli, non quale socio della predetta società ma in proprio, trovava il proprio fondamento sui rilievi acquisiti dall’ufficio a seguito di un’attività di indagine bancaria condotta a carico della società ed estesa anche ai soci, nonché a terzi rispetto alla compagine societaria, allo scopo di verificare la riconducibilità o meno dei conti ad essi intestati alla società “Maglificio Gama’s s.r.l.”, soggettogiuridico oggetto di verifica. r.g. n. 7755/2018a.c. 19/12/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano Proposto ricorso dinanzi alla C.T.P. di Messina, il giudice di primo grado, nel contraddittorio con l’ufficio, annullò l’avviso di accertamento. Su appello dell’ufficio, la C.T.R. riformò in parte la sentenza di primo grado, riducendo la ripresa contenuta nell’avviso di accertamento. La sentenza d’appello fu cassata dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8835/14. In sede di rinvio, la C.T.R. accolse integralmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’atto impugnato in prime cure. Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione Innanzitutto, si deve rilevare l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle Entrate. Esso, come ha rilevato il contribuente nella memoria difensiva di costituzione del nuovo difensore, consta di sole due pagine (1 e 6), ed è assolutamente privo dei requisiti di cui all’art. 370, comma 2,c.p.c. Peraltro, la copia del controricorso in formato analogico depositato in atti presenta le stesse mancanze di quella notificata a mezzo pec all’allora difensore del Martelli. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Nullità della sentenza per “error in procedendo” ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 22, coma 3, d.lgs. n. 546/92, ed all’art. 112 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla eccepita inammissibilità dell’appello ex art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. r.g. n. 7755/2018a.c. 19/12/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano In particolare, la copia del ricorso in appello notificato dall’ufficio al contribuente indicava n. 4 allegati, mentre nella copia dell’atto di appello depositato in C.T.R. era stata aggiunta a penna la dicitura “n. 5 avviso di ricevimento raccomandata a/r notifica appello al contribuente”, con la conseguenza che i due atti non sarebbero stati conformi. 1.1. Il motivo è inammissibile. Il giudizio di rinvio ha un carattere “chiuso”, con la conseguenza che in esso non possono essere sollevate questioni nuove e diverse dal thema decidendum che residua all’esito della pronuncia di cassazione , in particolare se, come nel caso di specie, si tratti di questioni pregiudiziali di rito attinenti all’introduzione del giudizio di appello, potenzialmente idonee ad impedire la prosecuzione del giudizio di merito in sede di rinvio (ex coeteris, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18600 del 21/09/2015, Rv. 636302 -01).

Peraltro, l’annotazione sulla copia dell’atto di appello deposit ata nella segreteria della C.T.R. dell’avviso di ricevimento della raccomandata a/r relativa alla notifica dell’appello alla controparte non inficia la conformitàdella copia depositata a quella notificata, alla quale sarebbe stato impossibile allegare l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto da notificare, visto che esso viene spedito al mittente successivamente alla notifica dell’atto. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 97 e 24 Cost., 7 e 21 l. n. 241/90, 6, 10 e 12 l. n. 121/00, 32 d.P.R. n. 600/73”, il contribuente censura la sentenza impugnataper non aver dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento a causa della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente. 2.1.

Il motivo è infondato. r.g. n. 7755/2018a.c. 19/12/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Questa Corte, con giurisprudenza consolidata alla quale il Collegio intende dare continuità, ha stabilito che in tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti ( ex coeteris, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 34209 del 20/12/2019 , Rv. 656382 -01). 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, 7 l. n. 212 del 2000”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento basato sui dati bancari acquisiti sulla base di un processo verbale di constatazione emesso nei confronti di una società e non dell’odierno ricorrente. 3.1.

Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, l’avviso di accertamento notificato al contribuente non è stato allegato all’odierno ricorso per cassazione, non è stato trascritto nel suo contenuto essenziale nel ricorso,né esso è stato esattamente localizzato nell’ambito del fascicolo processuale di merito, così da mettere in condizione il Collegio di reperirlo agevolmente senza apposite ricerche(Cass., Sez. 1-, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022). Peraltro, lo stesso contribuente riferisce che l’avviso di accertamento notificatogli contiene alcune pagine del p.v.c. cui fa riferimento e che queste pagine sono state ritenute sufficienti dalla C.T.R. per ritenere rispettato l’obbligo di allegazione da parte dell’ufficio. r.g. n. 7755/2018a.c. 19/12/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano Si tratta di un giudizio di merito che non può essere sovvertito nel presente giudizio di legittimità. Ancora, lo stesso contribuente dà atto che l’ufficio instaurò un contraddittorio con il dott. Carlo Ferrari, procuratore della società oggetto di verifica “nonché dei soci della stessa…”, con la conseguenza che il ricorrente non poteva dirsi all’oscuro dei rilievi mossi dall’ufficio alla società.

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 42 d.P.R. n. 600/73, 7 l. n. 212 del 2000”, il contribuente, oltre a reiterare in parte le doglianze contenute nel motivo precedente, censura la sentenza impugnata per non avere applicato i princìpi di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 e per non avere individuato la tipologia di reddito (se d’impresa, di capitale o da lavoro autonomo) accertata in capo a lui. Tale previa individuazione sarebbe, aggiunge il contribuente, necessaria al fine di inglobare i prelevamenti dal conto corrente nella ricostruzione della base imponibile.

5. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1 d.P.R. n. 917/86 e 38 d.P.R. n. 600 del 1973”, il contribuente ribadisce la censura alla sentenza impugnata, già espressa con il quarto motivo di ricorso, secondo la quale la C.T.R. non avrebbe individuato il tipo di reddito a lui imputato, prima di determinare la base imponibile. Inoltre, la C.T.R. non avrebbe tenuto conto dei costi per produrre il reddito. 5.1. Il quarto e il sesto motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. r.g. n. 7755/2018a.c. 19/12/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano La sentenza impugnata non inquadra il maggior reddito imputato al contribuente in una delle tipologie previste dal Tuir. Tale previo inquadramento è necessario ai fini dell’applicazione delle norme che presiedono alla concreta determinazione della base imponibile, considerando che solo nel caso in cui si tratti di reddito d’impresa (dovendosi, poi, spiegare quale impresa fosse gestita dal contribuente) può essere applicata la presunzione legale relativa per la quale anche i prelevamenti dal conto corrente entrano nella base imponibile (Cass., n. 1000/2022, citata dal contribuente nella memoria difensiva).

Si impone dunque un nuovo rinvio al giudice di merito affinché sia esattamente determinata la tipologia di reddito prodotto dal contribuente, con la precisazione che, nel caso in cui il reddito fosse individuato come riveniente da lavoro autonomo o dall’esercizio di una impresa (con la necessaria specificazione di quale impresa), dovranno essere tenuti in considerazione i princìpi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 e 10 del 2023.

6. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 32, 37, 38, 42 d.P.R. n. 600/73, 7, 10 e 12 l. n. 212 del 2000”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver annullato l’avviso di accertamento per la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie. 6.1. Il motivo è infondato. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che in tema di indagini bancarie, l'autorizzazione esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici; pertanto, dalla sua mancata allegazione ed esibizione non discende l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, poiché l'illegittimità dell'atto può derivare solo dalla sua materiale r.g. n. 7755/2018a.c. 19/12/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente(Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 4853 del 23/02/2024 , Rv. 670407 -01). Peraltro, l’autorizzazione in parola deve presumersi rilasciata, anche se non allegata all’avviso di accertamento, in quanto è lo stesso contribuente ad affermare in ricorso che l’avviso di accertamento in parola scaturisce da una indagine svolta dalla Guardia di Finanza sui conti correnti dei sociper verificare la loro riconducibilità alla società e che l’originario avviso di accertamento notificato alla società era stato definito con accertamento con adesione.

Si tratta, dunque, di risultanze già acquisite dall’amministrazione in base a un procedimento legittimamente svolto e irrevocabilmente definito, risultanze che poi sono state legittimamente utilizzate per emettere l’avviso di accertamento nei confronti del Martelli.

7. Il ricorso è accolto in relazione ai motivi quarto e sesto, rigettato nel resto. La sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il quarto e il sesto motivo di ricorso, ri