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Decreto — n. 4893/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of lawsuit due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 4893/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinct following a lower court's finding that the case had automatically terminated under specific statutory provisions. The Association Grande Opera di Maria challenged the tax agency's declaration of extinction based on a new law intended to expedite the closure of litigation. The court upheld the lower court's decision, ruling that the procedural extinction was legally valid and binding on the parties.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The procedure is automatically extinguished upon the transmission of the list of closed cases, barring further action unless parties specifically request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination tax litigation closure civil procedure law statutory time limits procedura giudiziaria tributaria crescita in giudicato della tassazione opera tutelata dal diritto d'autore

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
CATANIAn.814/18/2017 depositata il 09/03/2017,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15656/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ASSOCIAZIONE GRANDE OPERA DI MARIA, rappresentatae difesa dall'avvocato RANDAZZO FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.814/18/2017 depositata il 09/03/2017,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 14/02/2025