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Ordinanza — n. 4891/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal following tax authority's relief measure and cessation of dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4891/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant withdrew the lawsuit after the tax authority adopted a relief measure. The appellant argued for cassation based on five grounds, but the withdrawal was accepted by the resisting party, ending the litigation. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without addressing the merits or imposing standard costs on the withdrawing party.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: When a party withdraws a cassation appeal following a settlement or relief measure that extinguishes the dispute, the judgment is declared extinguished rather than rejected, and the specific cost-sharing rule for losing appellants does not apply.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal tax relief measure extinction of proceedings cessation of dispute costs allocation rule trasformazione della società imposta sulle società liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 370, first paragraph, c.p.c.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.
Art. 13, paragraph 1, quater, of D.P.R. 30 May 2002, n. 115
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 September 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 October 2018, n. 25485
Cass., Sez. 5^, 28 May 2020, n. 10140
Cass., Sez. 5^, 9 March 2021, n. 6400
Cass., Sez. 5^, 17 June 2022, n. 19599
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7605/2020 R.G. proposto da : LA COLONNA s.a.s.DI MALAGAOLA FRANCA C., elettivamente domiciliatain ROMA VIA BRENTA N 2/A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZI ANTONIO (VNCNTN52E14E289K) che la rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA n. 2196/2019depositata il 26/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024dal Consigliere FABIO DI PISA RILEVATO CHE 1. La società LA COLONNA s.a.s. di Malagaola Franca C. - già LA COLONNA S.r.l.-ha proposto, sulla base di cinque motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2196/01/19 del 26.11.2019.

2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. La società ricorrente ha depositato, a mezzo procuratore speciale, rinunzia al ricorso, in ragione della intervenuta cessazione della materia del contendere,accettata dall’Agenzia delle Entrate, la quale risulta averadottato provvedimento di sgravio.

2. Per effetto della intervenuta cessazione della materia del contendere e della conseguente rinunzia al ricorso va dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate in ragione della intervenuta accettazione.

3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'attodella proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso, con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 28 novembre 2024 La Presidente (Angelina-Maria Perrino)