Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal against extinction of tax litigation due to procedural filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the Agenzia delle Entrate's appeal against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The lower court found the process terminated because the tax authority had filed the case in a specific list under the 2022 law, indicating regular conclusion without a formal denial. The Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the extinction was valid and the costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is entered into the statutory list for extinction of proceedings, the process is deemed extinguished unless parties request a hearing, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16375/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato CASCIANI DUCCIO unitamente dagli avvocati FUSILLO ALESSANDRO E STRIZZI ANTONIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 8228/ 17/ 2016 depositata il 12/12/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/02/2025