Cassation court dismisses tax appeal due to pending litigation in Naples creating a res judicata bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first-instance tax appeal inadmissible due to pending litigation in Naples. The taxpayer had filed identical claims in both Rome and Naples, but the Rome court recognized its own jurisdiction based on the tax office's location rather than the taxpayer's residence. The Court ruled that the Naples judgment took priority, establishing a res judicata effect that barred the Rome proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 68 D.Lgs. 546/1992: When parallel proceedings exist on the same subject, the court of first instance with priority jurisdiction acquires res judicata effect, rendering subsequent appeals on the same issue inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7560/2022 R.G. proposto da : VIOLA VINCENZO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ACCARDO ORSOLA (CCRRSL69C50F205J), NAPOLITANO SALVATORE (NPLSVT57R30F839K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliat a ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DEL LAZIO n. 4124/2021 depositata il 20/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA A seguito della sentenza numero 5842/28/2016, pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, l'Ufficio ha operato a norma dell'articolo 68 del decreto legislativo numero n. 546 del 1992, con iscrizione a ruolo provvisoria delle somme decise dal primo giudice, notificando al contribuente l'intimazione di pagamento qui in esame.
Il contribuente Avv. Vincenzo Viola impugnava il predetto avviso avanti la CTP di Napoli il giorno 3 maggio 2017 ed anche avanti la CTP di Roma il giorno 8 maggio 2017, ritenendola competente per aver ivi spostato nelle more la propria residenza. Il giudizio romano aveva esito sfavorevole, donde ricorreva in appello la parte contribuente, ma il giudice del gravame riconosceva l'incompetenza territoriale della CTP di Roma, individuando la competenza territoriale inderogabile sulla base della sede dell'Ufficio che ha emesso l'atto, non della residenza del contribuente.
Dichiarava pertanto l'inammissibilità del ricorso di primo grado. Avverso questa sentenza ricorre per la c assazione la parte contribuente affidandosi a due motivi, cui replica l'Agenzia delle entrate con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 5, secondo comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nella sostanza,si afferma che l’incompetenza territoriale non possa essere rilevata d'Ufficio oltre il primo grado e che il collegio di appello sia andato oltre la domanda, non essendo stato investito della questione circa la competenza territoriale del giudice di primo grado.
Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma,numero 4 del codice di procedura civile per violazione del giudicato intervenuto sulla questione della competenza territoriale. Nella sostanza si afferma che in assenza di impugnazione di parte pubblica sul profilo della competenza territoriale, su tale profilo sia sceso il giudicato. In via preliminare di rito si deve osservare che il ricorso introduttivo in primo grado sia stato proposto il giorno 3 maggio 2017 avanti la CTP di Napoli e l'8 maggio 2017 avanti la Commissione provinciale di Roma.
Devesi quindi rilevare una litispendenza con priorità al giudizio radicato su Napoli, rispetto a quello successivamente proposto avanti il collegio romano, giudizio questo che diventa pertanto inammissibile concretando un ne bis in idem, in violazione al principio di litispendenza. Venuto alla trattazione in questa stessa odierna adunanza camerale il ricorso afferente il giudizio prioritariamente radicato su Napoli (rgn. 28105/2019) da cui si desume la litispendenza al momento dell’introduzione del ricorso di primo grado del presente giudizio (rgn. 7560/2022), quale giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità ritiene che il presente giudizio possa essere,pertanto, definito c assando, senza rinvio, la sentenza impugnatae dichiara ndo l’ inammissibilità del ricors o di primo grado (Cass.
S.U. n.9409/1994). Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo mentre quelle dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso , cassa la sentenza impugnata e dichiarainammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. cinquecen