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Ordinanza — n. 4876/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as tax debt extinguished by voluntary early payment under special tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4876/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinguished because the taxpayers voluntarily chose the accelerated payment scheme under the 2022 tax law. They submitted a declaration of adherence to the special definition and paid the full amount in a single installment by the deadline. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1 co. 235 L. 197/2022; Art. 1 co. 236 L. 197/2022: When a taxpayer voluntarily opts for the accelerated payment scheme and fulfills the payment obligation within the prescribed term, the subject matter of the dispute ceases to exist, leading to the automatic extinction of the pending litigation.

Parole chiave

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tax debt extinguishment accelerated payment scheme voluntary early payment cessation of dispute litigation extinction special tax law single installment payment compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1 co. 235 L. 197/2022
art. 1 co. 235 L. 197/2022 (Rottamazione quater), in relazione alle somme iscritte a ruolo a loro carico, con rinuncia ai giudizi pendenti.
Art. 1 co. 236 L. 197/2022
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15623/2019R.G. proposto da Luisella Mangano (C.F. MNGLLL51B53Z110V), Eligio Mentasti (C.F. MNTLGE47E31L682M), Fulvio Pietroboni (C.F. PTRFLV57D02L682B), rappresentati e difesi anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Francesco Senaldi e Sabina Rampinini, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avv. Maria Francesca Corradi, alla via Francesco Denza n. 27; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5238/2018 della CTR del la LOMBARDIA - MILANO, depositatain data 28/11/201 8; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio del 19dicembre 202 4 dal dott.

Angelo Napolitano ; RITENUTO CHE: I ricorrenti, in data 28.06.2023, presentavano dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex. art. 1 co. 235 L. 197/2022 (Rottamazione quater), in relazione alle somme iscritte a ruolo a loro carico, con rinuncia ai giudizi pendenti. I ricorrenti sceglievano il pagamento integrale degli importi in un’unica rata, provvedendo al versamento entro il termine del 31.10.2023 indicato nelle comunicazioni delle somme dovute tramesse da ADER. Nulla osta all’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 1 , comma 236, della legge n. 197 del 2022.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. R