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Decreto — n. 4870/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax agency appeal declaring civil litigation extinguished by law due to lack of denial.

Numero d'incarto Decreto — n. 4870/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinguished, dismissing the tax agency's appeal against the lower court's judgment. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree documented the regular conclusion of the dispute without any denial of the tax authority's claim. Consequently, the court ruled that the process terminated by operation of law, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the statutory list for the extinction of proceedings constitutes the regular conclusion of the dispute, thereby extinguishing the process by operation of law absent a specific denial.

Parole chiave

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extinction of proceedings tax litigation closure statutory list insertion automatic process termination cost allocation rules civil procedure law administrative tax dispute associazione internazionale dei trasporti aerei

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
LECCEn.1313/22/2022 depositata il 10/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28813/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro INTERNATIONAL AVIATION SUPPLY S.R.L. rappresentata e difesa nel precedente grado di giudizio, dagli avvocati GIUSEPPE TINELLI, MAURIZIO DE LORENZI e FABIO SAPONARO. – INTIMATA - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.1313/22/2022 depositata il 10/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 12/02/2025