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Ordinanza — n. 4868/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigation between shareholder and company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4868/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision because the taxpayer failed to include the participating company and its partner as necessary co-litigants. The court held that tax assessments for partnerships require unitary proceedings where all subjects must participate to ensure the integrity of the factual basis. Consequently, the entire procedure was declared null and remanded for the integration of the missing parties.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. 546/92; Art. 5 DPR 917/1986: The unitary nature of tax assessments for partnerships necessitates the participation of all partners and the company, rendering proceedings without such co-litigation absolutely null.

Parole chiave

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necessary co-litigation tax partnership unitary assessment absolute procedural nullity litisconsorzio necessario tax appeal remand imposizione di un gruppo di società imposta sugli utili interessenza dei lavoratori

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.Lgs. 546/92
Tanto premesso, va rilevata la mancata integrazione del contraddittorio per violazione dell'art. 14 D.
Art. 5 DPR 917/1986
Lgs. 546/92 stante la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario fra lasocietà ed i soci.
Art. 40 DPR 600/73
Art. 62 D.Lgs. 546/92
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la Violazione dell’art.
artt. 5 D.P.R. 917/86
Lgs 546/92, in relazioneagli artt. 5 D.P.R. 917/86, 40 D.P.R.
art. 5 d.P.R. 22/12
23096/2012), che il Collegio condivide, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n.
art. 14 d.lgs. 546/92
Tanto premesso, va rilevata la mancata integrazione del contraddittorio per violazione dell'art. 14 D.
art. 2909 c.c
e della socia Anna Ioele, altresìprovvedendo sulle spese del giudizio di legittimità, con la precisazione che l 'eventuale – e ventilata - formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè, a singole posizioni), sarà valutat a tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall'art. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 14815/2008
Ed invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 14815/2008; Cass., n.
Cass., n. 25300/2014
14815/2008; Cass., n. 25300/2014; Cass.
Cass. n. 23096/2012
25300/2014; Cass. n. 23096/2012), che il Collegio condivide, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art.
Cass. n. 3523/2018
546/92 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio con conseguente rinvio al giudice di primo grado (Cass. n. 3523/2018;
Cass. n. 1472/2018
Sez. Un., n. 14815/2008
Ed invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 14815/2008; Cass., n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28585/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro LOMBARDI GIOVANNI -intimato- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.5462/2016 depositata i l 09/06/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/02/2025dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. In controversia attinente alla impugnazione, da parte di Giovanni Lombardi, dell’avviso di accertamento relativo al maggior reddito a fini Irpef per l’anno d’imposta 2007, derivante dal maggior reddito di partecipazione quale socio al 50% della PO.LI. ATVA s.a.s. di Ioele Anna C., avverso la sentenza della CTR indicata in epigrafe ricorre, con unico motivo, l’Agenzia delle entrate.

2. Il contribuente è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la Violazione dell’art. 5 del DPR n. 917/1986. Lamenta la ricorrente che la CTR, nelrigettare l’appello dell’Agenzia delle entrate, abbia uniformato la propria decisione a quella assuntada lla CT P di Napoli, che aveva annullato il ricorso proposto dalla società partecipata, rilevando che la decisione era stata riformata dalla CTR della Campania, in accoglimento dell’appello erariale, con sentenza passata in giudicato, peraltro producendo copia non munita della attestazione di definitività dell’invocato provvedimento.

2. Tanto premesso, va rilevata la mancata integrazione del contraddittorio per violazione dell'art. 14 D. Lgs 546/92, in relazioneagli artt. 5 D.P.R. 917/86, 40 D.P.R. 600/73 e 62 D. Lgs. 546/92 stante la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario fra lasocietà ed i soci. 2.1. Ed invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 14815/2008; Cass., n. 25300/2014; Cass. n. 23096/2012), che il Collegio condivide, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo che si prospettino questioni personali). 2.2.

Nediscende che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto, in quanto non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di litisconsorzio necessario originario. 2.3. Pertanto, la proposizione del ricorso da parte di uno dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio con conseguente rinvio al giudice di primo grado (Cass. n. 3523/2018;

Cass. n. 1472/2018).

3. In conclusione, va dichiarata la nullità dell’intero procedimento, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti de lla società PO.LI. ATVA s.a.s. di Ioele Anna C. e della socia Anna Ioele, altresìprovvedendo sulle spese del giudizio di legittimità, con la precisazione che l 'eventuale – e ventilata - formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè, a singole posizioni), sarà valutat a tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall'art. 2909 c.c.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell'intero giudizio. Rinvia il procedimento innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti della società PO.LI. A TVA s.a.s. di Ioele Anna C. e della socia Anna Ioele, p