Italian Court dismisses tax agency appeal allowing company to deduct executive bonuses exceeding 13.5x annual salary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling that allowed a company to deduct executive bonuses exceeding the standard 13.5x annual salary limit. The court affirmed that without a specific statutory obligation, civil law provisions regarding employee end-of-service benefits do not apply to corporate executives. Consequently, the deduction was permitted provided the bonus amount was certain and the underlying agreement dated before the employment relationship began.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17, comma 1, lett. c) e 105, comma 4 TUIR; Art. 2120 c.c.: In the absence of a specific tax law mandating the amortization of executive end-of-service benefits in the form of employees, civil law provisions do not apply, allowing deductions based on the principle of competence if the amount and agreement date are certain.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12577/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro OPPO SRL, con gli Daniele Manca Bitti, Franco Coghe, Luca Coghe -controricorrente- avverso la sentenza d ella Commissione Tributaria Regionale della Sardegnan. 108/2021 depositata i l 26/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Con distinti ricorsi , Oppo SRL impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2011 e 2012, con i quali si richiedeva, rispettivamente, una maggiore IRES per € 73.667,16 ed € 75.243,72, con recupero a tassazione, quali componenti negativi di reddito indeducibili, delle somme relative ad accantonamenti per il trattamento di fine mandato del presidente delconsiglio di amministrazione, eccedenti la misura del compenso annuale diviso 13,5, misura prevista dall'art. 2120 c.c. per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti , che l’Ufficio riteneva assimila bile, ex art. 105 c. 4 TUIR , a quello di fine mandato degli amministratoridi società.
2. La CTP di Oristano, riuniti i ricorsi, li rigettava.
3. La pronuncia di primo grado veniva riformata dalla CT R della Sardegna che, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva le tesi della società contribuente, affermando che, non esistendo una norma che obblighi le società a dedurre le predette quote nelle forme enei limiti previsti per i lavoratori dipendenti, non è preclusa la deducibilità delle quote di accantonamento al TFM per importi superiori al compenso annuo degli amministratori diviso per 13,5, ponendosi come unico presupposto che l'ammontare del TFM sia certo, determinato e che riporti una data certa anteriore all'inizio del rapporto.
4. Avverso la predetta sentenza ricorre, con unico motivo, l’Agenzia delle entrate e resiste, con controricorso, la società contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1. n . 3 c.p.c., la «Violazione degli artt. 17, c. 1, lett.
c) nonché 50 c. 1 lett. c-bis e 105 c. 4 TUIR - Violazione dell'art. 2389 c.c. e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c.», non ritenendo condivisibile la tesi affermata dalla CTR, pur in adesione ad orientamento di questa Corte di cassazione.
2. Il motivo è infondato. 2.1. Questa Corte, con orientamento al quale si intende dare continuità (di recente confermato da Cass. n. 15966 del 07/06/2024), ha escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. 29/08/2022, n. 25435; Cass.06/11/2020, n. 24848). Si è precisato che tale assunto è in linea con l’ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431). 2.2.
La sentenza impugnatasi è attenuta ai richiamati principi. 2.3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del la società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica ilD.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater(Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liq