Court dismisses tax appeal by former shareholder due to lack of standing during company liquidation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax appeal inadmissible because the appellant, a former shareholder, lacked standing while the company remained in a five-year liquidation period. Although the company was officially cancelled from the business register, the liquidator retained full substantive and procedural powers to represent the entity against tax authorities. Consequently, the former shareholder could not oppose the tax assessment, and the appeal was rejected with costs awarded to the tax agency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 comma 4 d.lgs. 175/2014; Art. 2495 comma 2 c.c.: During the five-year deferral period for the effects of a company's cancellation, the liquidator alone holds substantive and procedural representation powers, excluding former shareholders from standing to oppose tax assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14990/2021 R.G. proposto da : CHETTA ROCCO ANTONIO, con l'avvocato Daniela Lorenzo -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazion. 3738/2020 depositata il 26/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento n. TK3036309331/2016, notificato in data 23.12.2016, relativo a Ires e Iva – Anno 2011, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma sulla base di p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di Lecce in data 07.07.2016, contestava l’emissione nell’anno 2011 di fatture per un imponibile complessivo di euro 898.000,00 e d Iva per euro 179.600,00, riferite ad operazioni inesistenti, con le conseguenze ai fini delle maggiori imposte accertate.
2. Avverso il suddetto avviso la società proponeva ricorso, che la CTP di Roma accoglieva, ritenendo che la società ricorrente avesse fornito documentazione atta a provare l’effettiva consistenza e sussistenza delle operazioni fatturate e contestate.
3. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 3738 , depositata il 26/11/2020, accoglieva i motivi di appello formulati dall’Amministrazione, afferenti al merito della controversia , e confermava l’avviso di accertamento.
4. Avverso la predetta sentenza, dando atto che la società, in data 20.12.2019, è stata cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese, ricorre Rocco Antonio Chetta, nella sua qualità di ex socio , con unico motivo.
5. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
6. Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente deduce la «Nullità della sentenza per motivazione apparente e per omesso esame circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.)».
2. Preliminarmente, va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto, nella qualità di socio della Agrimetal SRL, destinataria dell’atto impositivo, da Rocco AntonioChetta, del quale l’Amministrazione resistente –ed il pubblico ministero – contestano la legittimazione attiva. 1.1. Si rileva infatti che, come da visura in data 20.12.2019 versata in atti, la società Agrimetal SRL è stata cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese. 1.2. A tale riguardo, questa Corte ha affermato che «In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso».
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione sostanziale e processuale del socio in vigenza del differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del c