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Ordinanza — n. 4814/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax authority's decision for invalidly using free-forum lawyers without specific deliberation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4814/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision which had declared inadmissible the tax authority's appeal. The authority argued that its use of free-forum lawyers was valid under specific statutory interpretations, while the lower court rejected this based on procedural requirements. The court ruled that the lower court erred by requiring a specific deliberation when the law allows free-forum counsel in cases where the State Attorney's Office is unavailable or not reserved by convention.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016; Art. 4 novies del Dl. n. 34 del 2019: The use of free-forum lawyers by the tax collection agency is valid without a specific deliberation when the State Attorney's Office is unavailable or the case is not reserved by convention.

Parole chiave

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tax collection agency free-forum lawyers State Attorney's Office procedural validity tax appeal admissibility notificazione viziata differimento dell'imposizione ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Art. 4 novies del Dl. n. 34 del 2019
193 del 2016, come conv., nonché dell’art. 4 novies del Dl.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la ricorrente censura in subordine la nullità della sentenza della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU, 19.11.2019, n. 30008
Cass. sez. V, 28.8.2024, n. 23304
30008 (evidenza aggiunta, conf., da ultima, Cass. sez. V, 28.8.2024, n. 23304, con segnalazione di ulteriori precedenti conformi).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Gizzi Claudio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. Annamaria Bisogno, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via Famagosta n. 8 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8152, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 3.4.2019, e pubblicata il 4.11.2019; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

O GGETTO : Irpef 2004 - Intimazione di pagamento e cartella esattoriale -Costituzione in giudizio dell’ADER - Con Avvocato del libero Foro - Ammissibilità. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Gizzi Claudio l’intimazione di pagamento n. 100 2017 9008629137 000, avente ad oggetto Irpef ed altro in relazione all’anno 2004.

2. Il contribuente impugnava l’ingiunzione di pagamento, e le cartelle esattoriali presupposte, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno contestando, in primo luogo, il difetto di notificazione delle cartelle e la prescrizione/decadenza dei pretesi crediti tributari. La CTP riteneva fondate le difese del contribuente, ed accoglieva il suo ricorso.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado spiegava appello l’Agenzia delle Entrate Riscossione, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno. La CTR riteneva invalida la costituzione dell’ADER a mezzo Avvocato del libero foro, e dichiarava inammissibile il suo ricorso.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole assunta dal giudice del gravame, l’Incaricato per la riscossione, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente, che ha anche riproposto tutte le sue censure. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate Riscossione contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 11, secondo comma, 12, primo comma e 15, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 1, ottavo comma, del Dl. n. 193 del 2016, come conv., nonché dell’art. 4 novies del Dl. n. 34 del 2019, come conv., perché per effetto dell’ultima norma citata, di interpretazione autentica, come interpretata pure dalla giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può costituirsi con il patrocinio di Avvocati del libero foro.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, ancora introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura in subordine la nullità della sentenza della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e degli artt. 11 e 12, decimo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992 perché, pur avendo ritenuto l’invalidità della costituzione in grado di appello, avrebbe dovuto comunque riconoscerle il termine per la regolarizzazione dell’incarico al difensore.

3. Con il suo terzo motivo di ricorso, sempre proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate Riscossione critica la nullità della decisione adottata dal giudice del gravame per aver pronunciato con motivazione meramente apparente sulle contestazioni proposte in grado di appello.

4. Con il primo strumento di impugnazione la ricorrente contesta che è consentito all’Agenzia delle Entrate Riscossione costituirsi in giudizio con il patrocinio di Avvocati del libero foro. 4.1. Invero la questione, evidenziatasi a seguito della successione ex lege dell’ADER ad Equitalia quale Agente per la riscossione, è risultata controversa nella giurisprudenza, anche di legittimità. Come segnalato dalla ricorrente, peraltro, sono intervenute a dirimere i contrasti insorti le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, ed hanno statuito che “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”, Cass.

SU, 19.11.2019, n. 30008 (evidenza aggiunta, conf., da ultima, Cass. sez. V, 28.8.2024, n. 23304, con segnalazione di ulteriori precedenti conformi). 4.1.1. Peraltro le Sezioni Unite non hanno mancato di chiarire e ribadire che “l'esigenza di razionalizzazione delle risorse pubbliche e, segnatamente, delle modalità dell'avvalimento dell'Avvocatura erariale è poi riconosciuta, con ogni evidenza, dalla norma di interpretazione autentica del giugno 2019, che, della complessa fattispecie, si preoccupa di sottolineare almeno un aspetto: e cioè che nessuna delibera specifica e motivata (da sottoporre poi agli organi di vigilanza, di cui al quarto comma dell'art. 43 r.d. 1611/33) è richiesta all'Agenzia per avvalersi degli avvocati del libero foro, al di fuori dei casi riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale o perfino pure in quelli, ove essa non sia disponibile ad assumere il patrocinio ... se … la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici)” (ibidem).

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto, assorbito il secondo, proposto in forma subordinata. Pure assorbito rimane il terzo motivo di ricorso, avendo la CTR proposto mere osservazioni sul merito del giudizio, avendo ritenuto l’inammissibilità del ricorso per il vizio della procura difensiva, come pure rimangono assorbite le questioni processuali e di merito riproposte dal contribuente nel suo controricorso.

5. Deve pertanto essere accolto il primo motivo di ricorso proposto dall’Incaricato per l’esazione, assorbiti gli ulteriori, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno perché, in diversa composizione e nel rispetto dei pri