Cassation court dismisses tax authority's appeal on notification defects, ruling specific procedural requirements were met.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned a lower tribunal's decision regarding the validity of tax notification procedures. The tax authority argued that four tax notices were invalid due to insufficient details on temporary unreachability, while the taxpayer contended the notices were properly served. The court ruled that the tax authority had complied with statutory requirements for partial unreachability, thereby rejecting the authority's procedural objections and ordering a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140, Art. 143 c.p.c.; Art. 26 d.P.R. 602/1973; Art. 60 d.P.R. 600/1973: When a recipient is temporarily unreachable but known, the notifier must specify reasons for non-service under Art. 139 c.p.c.; failure to do so invalidates the notice, whereas proper service via registered letter with receipt satisfies statutory obligations without requiring exhaustive searches.
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pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 23113-2023, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrentee resistente incidentale CONTRO DI DEMETRIO Giovanni, c . f . DDMGNN52L10L182I , elettivamente domiciliato in Roma, alla via Monte Berico n. 4, presso lo studio dell’avv. Alessandro Bartolotta, dal quale è rappresentato e difeso- Controricorrentee ricorrente incidentale NONCHE’ NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, c.f. 13756881002, in persona del suo Presidente p.t.
– Intimata avverso la sentenza n. 3822/04/2023della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, pubblicata il 23.06.2023; Notificazione di cartelle esattoriali –Vizi di notifica – Irreperibilità temporanea RGN 23113/2023 Consigliere rel. Federici udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. Francesco Federici nell’adunanza camerale del 7novembre 2024; FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate notificò a Di Demetrio Giovanni l’avviso di intimazione di pagamento n. 09720179001674442, con il quale richiese il pagamento di € 549.606,03, relativi a vari carichi fiscali portati da cartelle erariali e avvisi d’accertamento.
Contestando le pretese dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Roma, che, all’esito del processo, con sentenza n. 6194/04/2019 accolse il ricorso limitatamente a due cartelle di pagamento, rigettandolo per la regolare notifica degli altri atti presupposti. Il contribuente propose ricorso alla Corte di giustizia di II grado del Lazio (allora Commissione tributaria regionale del Lazio). Il giudice d’appello accolse in parte l’impugnazione con sentenza n. 3822/04/2023. Nella pronunciaha ritenuto perfezionatesi le notifiche delle cartelle per le quali era stato comunque raggiunto l’effetto, ha ritenuto corrette le notifiche delle cartelle per le quali era stata operata la consegna della raccomandata nelle mani di un familiareconvivente, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che in quest’ipotesi non prevede l’invio della raccomandata informativa; quanto alle notifiche eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., per irreperibilità temporanea del destinatario, ha affermato che la disciplina, presupponendo la non conoscenza o conoscibilità dell’indirizzo, richiede che l’organo notificante specifichi le ragioni per le quali non ha potuto procedere ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., nonché le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, domicilio o dimora.
Mancando tali annotazioni relativamente a quattro cartelle, ha accolto per esse l’appello del Di Demetrio, compensando le spese processuali. L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia affidandosi ad un solo motivo, cui ha resistito il contribuente con controricorso, a sua volta spiegando ricorso incidentale con un motivo. Nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024la causa è stata trattata e decisa.RGN 23113/2023 Consigliere rel. Federici RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, d.P.R. n. 602del 1973, 60, comma 1, d.P.R.n. 600 del 1973, 139 e140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto cheper l’ipotesi di mancata consegna della raccomandata al destinatario o ad un suo familiare convivente, per irreperibilità relativa, occorresse procedersi con le modalità riportate in sentenza, che afferivano invece all’ipotesi, distinta e non riferibile al caso di specie, della irreperibilità assoluta, disciplinata dall’art. 143 cod. proc. civ. Nel caso oggetto di controversia invece il notificante aveva proceduto al rilascio dell’avviso del deposito della raccomandata, notiziandolo con raccomandata con avviso di ricevimento, secondo gli adempimenti formali prescritti dalla disciplina applicabile.
Il motivo è fondato. Nelle ipotesi di notificazione non andata a buon fine per l’assenza del destinatario -o di familiare convivente-, ma comunque presso la residenza o il domicilio conosciuto, il notificante, per quanto emerge nell’art. 140 cod. proc. civ., richiamato tanto dall’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, quanto dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, non richiede particolari ricerche del consegnatario, men che meno quelle riportate nella pronuncia impugnata, riferibili invece all’ipotesi della irreperibilità assoluta del medesimo, così come specificato dall’art. 143 cod. proc. civ.
Nel caso di specie l’agente della riscossione ha provveduto al compimento dei dovuti atti, prescritti dalla disciplina sopra richiamata, e tanto emerge dalla documentazione riprodotta nel ricorso ai fini della specificità del ricorso medesimo. Ciò peraltro esclude l’eccepita inammissibilità del ricorso, pur sollevata in controricorso, nel quale il contribuente lamenta ildifetto di specificità del ricorso. A differenza di quanto prospettato dalla difesa del controricorrente, infatti il ricorso è dettagliato e critica con puntualità i passaggi della sentenza per i quali l’ufficio ha inteso impugnare il provvedimento del giudice d’appello.RGN 23113/2023 Consigliere rel.
Federici Né, per mera completezza, assumono rilievo le ulteriori difese del controricorrente in ordine alle ulteriori carenze delle notifiche, atteso che le stesse si rivelano eccentriche rispetto alla motivazione della sentenza e alle censure alla stessa mosse dall’amministrazione finanziaria. In altri termini ogni ulteriore difetto delle notifiche doveva essere sollevato dal contribuente con ricorso incidentale e non nelle forme delle mere contestazioni difensive rivolte alla fondatezza del ricorso erariale. Il motivo articolato con il ricorso principale è dunque fondato e la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, perché riesamini l’appello tenendo conto dei principi di diritto enunciati.
Con il ricorso incidentale il contribuente ha a sua volta impugnato la sentenza quanto alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di causa. Siduole infatti della violazione e falsa applicazione degli art. 91 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3. Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del ricorso principale. In conclusione, il ricorso principale va accolto, con assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale. La sentenza va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, che in diversa composizione, oltre che alla liquidazione alle spese del presente giudizio di legittimità, provvederà a riesaminare l’appello tenendo conto dei principi enunciati in questa ordinanza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorsoprincipale, assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza erinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, cui demanda, in diver