Cassation court dismisses tax appeal, ruling appraisal validity requires date before tax notice notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Paola Maria Genovese's appeal against the Revenue Agency's tax assessment regarding a property sale. The taxpayer argued that an appraisal dated after the sale but before the tax notice should be valid for calculating capital gains. The court held that such an appraisal cannot be used because its date was after the official notification of the tax assessment, violating the legislative intent to allow favorable optional regimes only within specific timeframes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 Legge 28 dicembre 2001, n. 448; In tax matters concerning capital gains on buildable or agricultural land, an appraisal cannot be used as the initial value if its date is subsequent to the notification of the tax assessment notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25610/2022 R.G. proposto da: GENOVESE PAOLA MARIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Luigi Battaglini, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: luigi.battaglini@avvocatitrapani.legalmail.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 1948/2022, depositata in data 9 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. L’ Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Trapani – emetteva, nei confronti della contribuente Paola Maria Genovese, Avv. Acc. IRPEFl'avviso di accertamento n. TY9012E014792013relativo all'imposta IRPEF dell'anno 2009, in base al quale l’Ufficio richiedeva il pagamento di € 18.112,00 a titolo d’imposta IRPEF ed altre spese, conseguente a plusvalenza realizzata tramite atto di compravendita del 6 febbraio 2009.
2. Avverso l’avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Trapani; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
3. La C.t.p. di Trapani, con sentenza n. 1226/02/2016, accoglieva il ricorso della contribuente.
4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; non si costituiva la contribuente.
5. Con sentenza n. 1948/14/2022, depositata in data 9 marzo 2022, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate non ha notificato né depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002)» la contribuente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, la perizia di stima può essere redatta anche successivamente all’atto di cessione.
2. Il motivo di ricorso proposto è infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono. 2.1. L’art. 7 (rubricato “Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola”) recita: «1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. [...] La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002». Detto termine è stato più volte differito in forza di successive disposizioni di legge (si veda, infra, per quanto qui d’interesse, il successivo paragrafo 2.3). 2.2. Ora, è vero che, con riguardo alla possibile redazione della perizia in data successiva alla compravendita, questa Corte ha, in via generale, chiarito che: «In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell’art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1° gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative» (Cass. n. 3462/2023, Cass. n. 26808/2020, Cass. n. 25721/2014 e Cass. n. 30729/2011). 2.3.
Tuttavia, in relazione alla fattispecie in esame, deve ritenersi immune da censura la decisione della C.t.r. qui impugnata che indica in sentenza la data del 31 ottobre 2010 per l’asseverazione della perizia, che all’epoca risultava corretta in considerazione dell’ultima proroga di detto termine ex art. 2 legge n. 191/2009. Va rilevato che tale termine è stato poi oggetto di ulteriori proroghe, delle quali, l’ultima al 30 giugno 2024, ma, tenuto conto del fatto che l’atto di compravendita era del 6 febbraio 2009, correttamente la C.t.r. non ha ritenuto di ammettere la validità, ai fini della disciplina opzionale, di una perizia giurata asseverata in data 27 aprile 2015, cioè solo dopo la notifica dell’accertamento impugnato avvenuta nel 2013; un diverso opinare si sarebbe posto in contrasto con la finalità della norma volta ad assicurare al contribuente un regime opzionale più favorevole, con riferimento all’anno d’imposta, entro il termine qui effettivamente previsto dalla norma primaria.
3. In considerazione delle argomentazioni esposte, può enuclearsi il seguente principio di diritto: “In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell’art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato sulla base di una perizia giurata asseverata in data successiva alla notifica dell’avviso di accertamento; diversamente ci si porrebbe in contrasto con la finalità della norma volta ad assicurare al contribuente un regime opzionale più favorevole, con riferimento all’anno d’imposta, entro il termine effettivamente previsto dalla norma primaria”.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura par