Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal, extinguishing proceedings without cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished after the appellant's lawyer formally withdrew the appeal on January 27, 2025. The case involved a dispute over IMU tax assessments between a religious institute and the Fiumicino municipality, originally heard by the Second Instance Tax Court. Since the withdrawal occurred before a substantive ruling, the court applied procedural rules to terminate the case without addressing the underlying tax liability or allocating litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: A party's declaration of withdrawal extinguishes the proceedings, precluding any judgment on merits or cost allocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 2757-2024 R.G. proposto da: CASA GENERALIZIA DELL’ISTITUTO DELLE SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO PICCIOLI giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI FIUMICINO, in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 3594/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, depositata il 15.6.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA La Casa Generalizia dell’istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore prop one ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in rigetto del ricorso proposto avverso avviso accertamento IMU 2015 emesso dal Comune di Fiumicino.
Il Comune è rimasto intimato. È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., per essere stati ravvisati profili di inammissibilità per manifesta infondatezza dello stesso. La ricorrente ha proposto istanza di decisione ai sensi del medesimo art. 380 bisc.p.c. È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 27/1/2025, la difesa di parte ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso. 1.2.
Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’ente impositore. 1.3. La declaratoria di estinzione esclude, inoltre, l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 25485 del 2018), e dell’art. 380 bis, terzo comma, c.p.c., in difetto di pronuncia in conformità della proposta di definizione anticipata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Co