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Ordinanza — n. 4708/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling insufficient motivation required when taxpayer facts are disregarded in DOCFA procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4708/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Regional Tax Commission's decision and remanded the case for retrial. The Agency of Revenue argued the lower court failed to provide adequate reasoning for disregarding the taxpayer's declared data in a DOCFA procedure. The court held that while minimal motivation suffices when taxpayer facts are accepted, deeper justification is mandatory when the tax office ignores or contradicts the submitted elements, a violation found in this instance.

Regesto Legislator

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D.L. n. 16/1993, art. 2; D.M. n. 701/1994; L. n. 212/2000, art. 7: In DOCFA procedures, the obligation to motivate an assessment notice is satisfied by merely indicating objective data and assigned class only if taxpayer facts are not disregarded; otherwise, detailed reasoning specifying differences is required to ensure the right of defense.

Parole chiave

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DOCFA procedure tax assessment motivation disregard of taxpayer facts Cassation annulment Regional Tax Commission right of defense remand for retrial indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito nella L. n. 75 del 1993
3, parte ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito nella L. n. 75 del 1993, nonché del D.M.
D.M. n. 701 del 1994
75 del 1993, nonché del D.M. n. 701 del 1994, la violazione e falsa applicazione della L.
L. n. 212 del 2000, art. 7
701 del 1994, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della legge n.
art. 360 c. 1 n. 3
Con unicomotivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3, parte ricorrente deduce la violazione del D.L.
art. 380.bis.1. c.p.c.
Sono state depositate da parte controricorrente memorie ai sensi dell’art. 380.bis.1. c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/03/2021, n. 8236
Cass. 24/03/2021, n. 8236; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237
8236; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497
23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497;
Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006
Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016
25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016)che: “ … Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.
Cass. n. 31809 del 2018
(Vedi Cass. n. 31809 del 2018; n.
Cass. n. 12777 del 2018
Cass. n. 12389 del 2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2984/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro FILIPPINO s.r.l., rappresentata e difes a da ll’avvocato GENTILE GIUSEPPE (GNTGPP55P22F158T) unitamente all'avvocato ALECCI ROBERTO (LCCRRT80E15F158W) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella C ommissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di MESSINA n.6013/2022 depositata i l 29/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.

FATTI DI CAUSA 1. La controversia ha origine da una serie di avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito di denunce DOCFA presentate dallasocietà Filippino s .r.l. per un immobile adibito ad albergo, ubicato a Lipari. In particolare, nel 2004 e nel 2006, la società contribuente ha presentato due denunce DOCFA, entrambe contestate dall'Ufficio che ha emesso due avvisi di accertamento. In entrambi i casi, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto i ricorsi della società e le sentenze sono passate in giudicato per mancata proposizione di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate.

2. Nel 2010, la società ha presentato una nuova denuncia DOCFA a seguito di piccoli lavori di ristrutturazione interna. L'Agenzia delle Entrate ha emesso un terzo avviso di accertamento, successivamente annullato in autotutela. In seguito, l'Ufficio ha, poi , emesso un quarto avviso di accertamento, oggetto del presente giudizio, senza che vi fossero state ulteriori variazioni catastali.

3. La CTPdi primo grado ha annullato l'avviso di accertamento, ritenendolo privo di adeguata motivazione.

4. La CTR ha confermato la decisione, richiamando la giurisprudenza di questaCorte di C assazione, secondo cui, in caso di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita all'immobile solo quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente nella denuncia. In particolare, nella fattispecie, la CTR ha rilevato che l'Ufficio ha utilizzato elementi diversi da quelli indicati dalla società nella denuncia DOCFA per determinare la rendita catastale, e non ha specificato le ragioni per cui ha ritenuto non congrui i valori indicati dalla società né ha fornito elementi concreti a supporto della propria valutazione 5. Avverso tale decisione, meglio indicata in epigrafe, h a proposto ricorso l’Agenzia, affidato ad unicomotivo.

6. La società contribuentesi è costituito con controricorso.

7. Sono state depositate da parte controricorrente memorie ai sensi dell’art. 380.bis.1. c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unicomotivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3, parte ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito nella L. n. 75 del 1993, nonché del D.M. n. 701 del 1994, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della legge n. 241 del 1990, art. 3 e dei principi di generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale. In particolare, sostiene l’amministrazione che la rettifica della rendita catastale sia stata operata proprio sulla base degli elementi "fattuali" indicati dal contribuente con la denuncia DOCFA, e che la sola modifica operata riguardi la categoria, che è un elemento reddituale e non fattuale. Pertanto, l'avviso di accertamento sarebbe sufficientemente motivato con la semplice indicazione dei dati catastali e della nuova categoria attribuita all'immobile.

2. Parte controricorrente replica che la CTR Sicilia ha correttamente applicato i principi in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale, considerato che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito una motivazione adeguata a supporto della rettifica della rendita catastale e che ha basato la propria valutazione su elementi estranei alla denuncia DOCFA.

3. Il motivo è fondato. 3.1. La C.T.R., nel giustificare l’annullamento, menziona solo genericamente la esistenza di fatti ulteriori, desunti aliunde , e parimenti, negli stessi termini assolutamente generici si esprime la parte contribuente, senza fare però riferimento alcuno a quali specifici elementi estranei la Agenzia avrebbe tenuto in considerazione nel proprio accertamento. 3.2. La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente precisato (cfr. Cass. 24/03/2021, n. 8236; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497;

Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016)che: “ … Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (Vedi Cass. n. 31809 del 2018; n. 12777 del 2018; n. 12389 del 2018; n. 12497 del 2016).” 3.2.

Seppur conseguente all’esercizio di precedente annullamento in via di autotutela,i giudici di appello hanno trascurato di considerare chel’accertamento è stato svolto sulla base dei soli dati DOCFA comunicati dal contribuente, sicché nella fattispecie la CTR ha violato l’art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertitonella L. n. 75 del 1993, in disposto con il citato.D.M. n. 701 del 1994. 3.3. Difatti, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. 31/10/2014 , n. 23237).

4. Il motivo è dunque meritevole di accoglimento.

5. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa - considerato che dalla sentenza impugnata si desume che vi è comunque contestazione originaria da parte contribuente circa il concreto ammontare della rendita - necessitando di ulteriori accertamenti in fatto , va rinviata alla Commissione di giustizia tributaria di secondo grado che, in diversa composizione, pronuncerà pure sullespese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo