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Ordinanza Interlocutoria — n. 4696/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders file review to verify if pandemic emergency rules were violated regarding public hearing requirements.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4696/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the acquisition of the case file for further examination. The appellants argued that the Regional Tax Commission violated pandemic emergency regulations by failing to offer a remote hearing or written processing after their request. The court determined that the merits of this procedural complaint must be verified by reviewing the complete case file before any final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 27 D.L. 37/2020; Art. 360 c.p.c.: The court must acquire the case file to verify whether the tax commission properly fulfilled its obligation to discuss the case in public hearing or process it in writing under pandemic emergency regulations.

Parole chiave

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pandemic emergency regulations public hearing requirements tax registration appeal procedural violation review case file acquisition remote hearing options written processing mandate imposta sulle donazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 D.L. 37/2020
1 n.3, la violazione di norme di diritto in relazione all'art. 27 D.L.
Art. 360 c.p.c. c. 1 n.3
Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti, in relazione all’art. 360 c.p.c. c. 1 n.3, la violazione di norme di diritto in relazione all'art.
Art. 324 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, eccepiscono la formazione del giudicato formale e sostanziale ex art. 324 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
art. 360 c.p
Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti, in relazione all’art. 360 c.p.c.
art. 324 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, eccepiscono la formazione del giudicato formale e sostanziale ex art. 324 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3786/2022 R.G. proposto da : SANTUCCI MARIA ANTONIETTA, D'ALESIO ANTONIO, rappresentati e difesi da ll’avvocato D'ALESIO GABRIELE MARIA (DLSGRL68M14H501W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 ROMA -intimato- avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale del Lazio -ROMA n. 3107/2021 depositata i l 22/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Il ricorso riguarda un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Roma per il pagamento di € 70.470,75 a titolo di imposta di registro, relativo alla registrazione della sentenza civile n. 4647/2014 del 09/05/14 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, la quale aveva stabilito che un atto di compravendita di immobile, in cui i ricorrenti figuravano come venditori, dissimulava in realtà una donazione lesiva della quota di riserva in favore dei coeredi.

2. L'Ufficio del Registro, basandosi sull'Allegato 1 del D.P.R. n. 131 del 1986, ha applicato una tassazione del 9%, prevista per gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari, sostenendo che la sentenza di merito, rilevando una dissimulazione di donazione, avesse determinato un passaggio reale di immobile e quindi la costituzione di un diritto immobiliare tassabile.

3. I ricorrenti, in primo grado, si sono opposti all'avviso di liquidazione sostenendo che la sentenza non avesse determinato alcuna costituzione di diritti reali, ma la CTP di Roma ha respinto il ricorso.

4. In appello, la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha confermato la decisione di primo grado con la sentenza n. 3107/21 del 22/06/21, condannando i contribuenti al pagamento delle spese di lite. In particolare, la CTR ha affermato che la non definitività della sentenza non sospende la riscossione delle imposte; ha richiamato gli artt. 37 e 8 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, affermando che gli atti giudiziari che definiscono, anche parzialmente, un giudizio sono soggetti all'imposta di registro, salvo conguaglio o rimborso in base a una sentenza passata in giudicato; ha confermato la correttezza della tassazione applicata dall'Agenzia delle Entrate, considerando che la sentenza aveva accertato la simulazione di una donazione; infine ha respinto l'eccezione relativa alle agevolazioni per la "prima casa", richiamando l'orientamento della Cassazione secondo cui tali agevolazioni devono essere richieste al momento della registrazione della sentenza.

5. I ricorrenti hanno formulato ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della CTR, affidandosi a due motivi.

6. Non si è costituita la parte intimata.

7. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti, in relazione all’art. 360 c.p.c. c. 1 n.3, la violazione di norme di diritto in relazione all'art. 27 D.L. 37/20. La Commissione Tributaria Regionale non avrebbe rispettato la loro richiesta di discussione in pubblica udienza presentata ai sensi dell'art. 27 del D.L. 37/20, che regola lo svolgimento delle udienze durante lo stato di emergenza causato dalla pandemia COVID-19, atteso che la normativa prevede che, in alternativa allo svolgimento da remoto, le controversie vengano decise sulla base degli atti, a meno che una delle parti non richieda la discussione. Nel caso in questione, la Commissione avrebbe dovuto fissare un'udienza da remoto o procedere alla trattazione scritta, ma non ha notificato alcuna delle due opzioni ai ricorrenti.

2. Con il secondo motivo di ricorso, eccepiscono la formazione del giudicato formale e sostanziale ex art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., atteso che la questione (relativa all'applicabilità dell'imposta di registro sulla sentenza di merito della Corte di Appello relativa al trasferimento di diritti reali immobiliari), sarebbe già stato oggetto di un precedente giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio. In particolare, un'altra coerede, la Sig.ra Santucci Angela, aveva presentato ricorso contro il medesimo avviso di liquidazione, ottenendo una sentenza favorevole che dichiarava non dovuta l'imposta di registro, sulla quale si sarebbe formato il giudicato, sia formale che sostanziale, il quale dovrebbe produrre effetti anche nei loro confronti, essendo aventi causa della Sig.ra Santucci Angela.

3. Il collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo di merito al fine di verificare la fondatezza del primo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte dispone acquisirsi il fascicolo di merito e, oner