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Ordinanza — n. 4691/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows taxpayer to invoke external res judicata formed after appeal conclusion against Revenue Agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4691/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Court's decision and allowed the taxpayer's appeal against a tax collection notice. The taxpayer successfully invoked an external res judicata judgment obtained by a co-obligor in a prior liquidation proceeding. The court ruled that this binding effect could be relied upon even though the judgment was formed after the appeal concluded, thereby invalidating the tax collection basis.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: External res judicata formed after the conclusion of the appeal proceedings may be invoked by a taxpayer to invalidate a subsequent tax collection notice, provided it concerns the same underlying tax act and affects the co-obligor's liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
external res judicata tax collection notice co-obligor liability annulment of tax act provisional recovery Regional Tax Court Italian Civil Procedure esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
80/5/2018 risulta essere passata in giudicato, per mancata impugnazione, in data2/3/2019 ex art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis ; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art.
Art. 372 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 ) c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dellacontribuente.
art. 327 c.p
80/5/2018 risulta essere passata in giudicato, per mancata impugnazione, in data2/3/2019 ex art. 327 c.p.c.
art. 372 c.p
art. 1306 c.c
Ai sensi dell'art. 1306 c.c.«la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori».
art. 384 c.p
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dellacontribuente.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25963 del 2022
Cass. n. 11754 del 2018
Cass. n. 1534 del 2018
Cass. n. 7255 del 1994
Cass. n. 22885 del 2005
Cass. n. 14696 del 2008
Cass. n. 14696 del 2008; Cass.
Cass. n. 14814 del 2011
Cass. n. 9577 del 2013
14814del 2011; Cass. n. 9577 del 2013; Cass.
Cass. n. 31807 del 2019
9577 del 2013; Cass. n. 31807 del 2019; Cass.
Cass. n. 6411 del 2021
Cass. n. 21305 del 2022
6411del 2021; Cass. n. 21305 del 2022) .
Cass. n. 21801 del 2019
Cass. n. 740 del 2019
Cass. n. 13445 del 2012
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.4324-2020 R .G. proposto da: CASABURI ELEONORA, rappresentata e difesa dall’Avvocato CARMELO MICELIgiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenza n. 4613/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA,depositata il 28/ 12 /201 8 ;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,dott.

MARIO FRESA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Eleonora Casaburi prop on e ricorso, affidato a due motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. , in accoglimento del ricorso proposto avverso cartella di pagamentorelativa a imposta di registro.

L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 ) c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Quantunque formalmente rubricato come primo motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha eccepito la formazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 80/5/201 8 della Commissione tributaria regionale della Calabria di annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione— sotteso anche alla cartella oggetto del presente giudizio — , impugnato dal condebitore in solido (Ionio Blu S.r.L.) dell’odierna ricorrente per il pagamento dell’imposta di registro inerente atto di compravendita di immobile, stipulato tra Eleonora Casaburi e Ionio Blu S.r.L. in data 31.12.2004. 1.2.

In primo luogo va ribadito che nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, come nell’odierna fattispecie, in cui la sentenza n. 80/5/2018 risulta essere passata in giudicato, per mancata impugnazione, in data2/3/2019 ex art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis ; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (cfr.

Cass. nn. 25963del 2022, 11754 del 2018, 1534 del 2018) . 1.3. La sentenza n. 80/5/201 8 , dianzi citata, è stata prodotta in allegato al ricorsocon attestazione di passaggio in giudicato. 1.4. Osserva il Collegio che il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario è stato discusso con riguardo all'applicabilità all'istituto della solidarietà tributaria, dell'art. 1306, 2° comma, c.c., che - in deroga ai limiti soggettivi del giudicato - consente al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore ed un altro condebitore. 1.5.

Ai sensi dell'art. 1306 c.c.«la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori». 1.6. Tale norma riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo, e non ultra partes, al che consegue che la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l'accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati, mentre, in deroga a tale principio, il secondo comma dell'art. 1306 c.c. prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali, ipotesi che non ricorre nel caso in esame). 1.7.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l'art. 1306 c.c. facendo prevalere l'effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato (cfr. Cass. n. 7255del 1994 che ha precisato che la facoltà del singolo condebitore, che non abbia impugnato l'avviso di accertamento di maggior valore, di opporre all'Amministrazione Finanziaria, in sede di ricorso contro l'avviso di liquidazione, il giudicato favorevole intervenuto a favore di altro coobbligato, sussiste anche se il giudicato sopravvenga nelle more del processo contro l'avviso di liquidazione, «vertendosi in materia di condizione del diritto fatto valere in giudizio, da riscontrarsi con riferimento all'epoca della decisione», Cass. n. 22885 del 2005;

Cass. n. 14696 del 2008; Cass. n. 14814del 2011; Cass. n. 9577 del 2013; Cass. n. 31807 del 2019; Cass. n. 6411del 2021; Cass. n. 21305 del 2022) . 1.8. Il Collegio non ha ragione di discostarsi da tale indirizzo. 1.9. Nella specie laricorrente ha invocato correttamente, nel presente giudizio, il giudicato favorevole ottenuto dal condebitore in solido nel giudizio sull’avviso di liquidazione posto a base della pretesa erarialerivolta anche nei suoi confronti, sotteso alla cartella impugnata. 1.10. Come già affermato da questa Corte, in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (cfr.

Cass. nn. 21801del 2019, 740del 2019, 13445 del 2012 ). 1.11. L'annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è dunque di annullamento dell'unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti gli altricondebitori.

2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso(con assorbimento del secondo motivo) e la cassazione della sentenza impugnata.

3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dellacontribuente.

4. Poiché il giudicato esterno, in base al quale si è decisa la causa, si è formato dopo la conclusione del giudizio di appello, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo sulla base del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglieil ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie, IVA eCPA come per legge. Così deciso in Roma, nella c