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Ordinanza — n. 4658/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4658/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4658/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vincenzo VIOLA, con avv. Salvatore Napolitano; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrent i – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 3049/10/21 depositata il 15 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere Alberto Crivelli.

Regesto Legislator

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art. 369 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 4658/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Pertanto, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti in solido delle spese che liquida in € 900,00, oltre spese anticipate a debito.

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta onere della prova del contribuente computo dei contributi nozione di doppia imposizione accoglimento parziale del contribuente contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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art. 369 cod. proc. civ
Pertanto, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vincenzo VIOLA, con avv. Salvatore Napolitano; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrent i – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 3049/10/21 depositata il 15 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1.Il ricorrente impugnava l’avviso di presa in carico inerente ad avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010. La CTP rigettava il ricorso e la CTR, secondo quanto riportato in atti, rigettava il gravame proposto dal contribuente, il quale propone ricorso in cassazione affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. OMESSO DEPOSITO SENTENZA IMPUGNATA CONSIDERATO CHE Pregiudizialmente deve rilevarsi che non risulta essere stata depositata copia della sentenza impugnata, né la stessa risulta essere stata depositata da altra parte o comunque presente nel fascicolo (Cass. 10648/2017).

Pertanto, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti in solido delle spese che liquida in € 900,00, oltre spese anticipate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.