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Decreto — n. 4636/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 4636/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. IPAS SPA had previously challenged a regional tax commission decision against the City of Genova, but voluntarily renounced the recourse in April 2024. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the case was terminated without addressing the underlying tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; withdrawal of the appeal extinguishes the litigation, rendering further adjudication unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation tax administrative dispute supreme court procedure voluntary renunciation contenzioso tributario arretrati d'imposta detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 21 aprile 2024con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 21 aprile 2024con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 24345/2020proposto da: IPAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Fulvio Lorigiola e Elena Laverda; -ricorrente- contro COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Maria Paola Pessagno e Luca De Paoli; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n.29/06/2020 depositata il 14 gennaio 2020. Visto l’atto depositato il 21 aprile 2024con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 13/02/2025 Il Pre