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Ordinanza — n. 4623/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal when parties voluntarily adopt simplified settlement procedure and pay required amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4623/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the litigation extinguished after the taxpayers voluntarily adopted the simplified settlement procedure and paid the corresponding amounts. The parties argued for this specific administrative path to resolve their dispute with the Revenue Agency efficiently. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary, terminating the case without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. n. 119/2018; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002: When parties voluntarily adopt the simplified settlement procedure and fulfill payment obligations, the court must declare the litigation extinguished without examining the underlying tax dispute.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction voluntary adoption Revenue Agency D.L. 119/2018 arretrati di mantenimento tardivo pagamento delle spese sostegno finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. n. 119/2018
Angelo Napolitano ; RITENUTO CHE: iricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l.
Art. 13 comma 1 quater of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12822/2016R.G. proposto da Roero Mario, Canalella Giuseppe, Gorrasi Cosmo, tutti in proprio e nella qualità di soci e legali rappresentanti della “F.A.M. s.n.c. di Roero Mario, Canalella Giuseppe e Gorrasi Cosmo”, Perna Erminia, Pavan Sara, in ogni loro qualità, anche ereditaria,Meli Vincenzo, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocat i Elena Sorgente e Gianluca Contaldi , elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Pierluigi da Palestrina n. 63;

–ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente - avverso la sentenza n. 1 212 /26/15 della CTR del Piemonte , depositatain data 16/11 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nellapubblica udienza del 13 dicembre2024 dal dott. Angelo Napolitano ; RITENUTO CHE: iricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 201 8, convertito in legge n. 136 del 201 8 ; essi hanno pagato gli importi previsti ai fini della definizione agevolata della presente controversia; nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Rom