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Sentenza — n. 4621/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, upholding lower court's assessment of documentary evidence and judicial discretion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4621/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the tax company's appeal against a regional tax commission decision regarding disputed construction costs. The company argued that the lower court improperly relied on presumptions over documentary evidence and failed to link contracts to specific works due to missing dates. The court held that the lower court's evaluation of evidence and temporal context was a matter of merit, not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The principle of free evaluation of evidence allows the court of first instance to weigh presumptions against documentary proof, and its judgment on the temporal context of contracts cannot be censured on appeal.

Parole chiave

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free evaluation of evidence tax dispute missing contract dates judicial discretion cassation review documentary proof presumptions vs evidence superamento dei costi di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ”Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
300 del 1973 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la società Raimondo Costruzioni s.r.l.
Art. 2704 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 378 c.p
La società di capitali ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
art. 115 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ”Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
artt. 2704 c.c
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020
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Testo completo

guente SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 7559 / 20 1 7 R.G. propost o da Raimondo Costruzioni s.r.l. in liquidazione,in persona del legale rappresentante pro tempore Raimondo Mario , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso,dall’Avv. Marco Fusi,elettivamente domiciliata in Roma alla via Tagliamento n. 55, presso lo studio dell’Avv. Nicola Di Pierro; –ricorrente – contro Ric. n. 7559/2017sez. T – ud. 1 3 dicembre 2024 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p ro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - nonché Raimondo Antonio (C.F.

RMNNTN74T26D122M), Raimondo Mario (C.F. RMNMRA71L24D122Z), in proprio e nella qualità di soci e, il secondo, anche liquidatore della società Edil 96 s.n.c. di Raimondo Mario Antonio in liquidazione, cessata e cancellata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio in data 30/1/2012; - i ntimati - avverso la sentenza n. 2378/ 16 della Co mmissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, depositata indata 27/9/2016; udita la relazione dellacausa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del13 dicembre 202 4 ; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.

Fulvio Troncone, che ha chiestoil rigetto de l ricors o ; uditol’Avvocato Nicola Di Pierro, per delega dell’Avv. Marco Fusi, per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca per l’Agenzia delle Entrate; Fatti di causa In data 27/9/2013 l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Reggio Emilia, notificò l’avviso di accertamento datato 24/9/2013 avente n. THS037101441 alla società Raimondo Costruzioni s.r.l., con il quale l’Ufficio contestò l’indebita deduzione, nell’anno 2008, di costi per complessivi 168.623, sia ai fini delle imposte dirette che dell’Irap, assumendo che detta società avrebbe utilizzato n. 15fatture per un importo complessivo pari a quello dedotto, emesse dalla ditta individuale Cristofalo Silvioper presunte operazioni oggettivamente inesistenti.Ric. n. 7559/2017sez.

T – ud. 1 3 dicembre 2024 est. Napolitano A. Già in sede endoprocedimentale la società consegnò una serie di documenti per spiegare la propria posizione, documenti poi depositati anche in giudizio. Non essendo andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione, la società propose ricorso alla C.T.P. di Reggio Emilia che, nel contraddittorio con l’Ufficio, riuniti i procedimenti proposti dalla società e quelli proposti da Mario ed Antonio Raimondo in proprio e come soci della società estinta Edil 96 s.n.c. di Raimondo Mario e Antonio in liquidazione, accolse integralmente il ricorso presentato dagli ex soci della società in nome collettivo, cessata, mentre respinse i ricorsi della società di capitali e quello di Mario e Antonio Raimondo quali soci di essa.

Contro la sentenza di primo grado proposero separati appelli sia l’Agenzia delle Entrate, che si doleva dell’accoglimento del ricorso con riferimento ai soci della società di persone estinta (Mario e Antonio Raimondo); sia la società di capitali e i soci della stessa (Mario e Antonio Raimondo), che si dolevano del rigetto del ricorso da essi proposto in primo grado. La C.T.R. rigettò l’appello dei soci della società di capitali e di quest’ultima, mentreaccolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Contro la sentenza d’appello, la società Raimondo Costruzioni s.r.l. in liquidazioneha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre Mario e Antonio Raimondo, sia in proprio che come soci della società di persone cessata, sono rimasti intimati. Il sostituto P.G., nella persona del dott. Fulvio Troncone, ha depositato requisitoria scritta. La società di capitali ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ric. n. 7559/2017sez. T – ud. 1 3 dicembre 2024 est. Napolitano A. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 300 del 1973 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la società Raimondo Costruzioni s.r.l. in liquidazione (d’ora in avanti, anche “la contribuente” ) censura la sentenza impugnata per non avere rilevato il vizio di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento che avrebbe fondato la ripresa fiscale sul risultato di una indagine fiscale condotta nei confronti di un terzo (Silvio Cristofalo, titolare della ditta omonima), riportando per stralci il processo verbale di constatazione redatto nei suoi confronti. 1.1.

Il motivo è infondato. La C.T.R. ha dato atto che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società si fonda su elementi concreti che inducono a ritenere inesistenti le prestazioni fatturate dalla ditta Cristofalo. Si tratta di un corredo motivazionale sufficiente per far comprendere alla contribuente le ragioni della ripresa fiscale e per consentirle di difendersi in giudizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ”Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la contribuente si duole del fatto che la C.T.R. avrebbe posto a base della sua decisione indizi e presunzioni, ritenendoli prevalenti sulle prove documentali offerte con riferimento alla effettività delle prestazioni compiute dalla ditta di Silvio Cristofalo. 2.1. Il motivo è inammissibile. Nell’attuale ordinamento processual-civilistico vige il principio del libero convincimento del giudice: a parte le prove legali, gli atri mezzi di prova acquisiti nel corso del giudizio sono liberamente valutabili dal giudice che decide quali porre a base della sua decisione e quali disattendere, con l’unico obbligo di motivare congruamente la decisione adottata (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020, Rv. 660157 - 01) .

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, Ric. n. 7559/2017sez. T – ud. 1 3 dicembre 2024 est. Napolitano A. n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che i contratti di appalto prodotti, non avendo data certa, non potevano essere ricollegati con certezza ai lavori, descritti in modo generico nelle fatture, con la conseguenza che la documentazione prodotta non consentiva di raggiungere la prova dell’effettuazione dei lavori.

In particolare, l’assenza di data certa sui contratti di appalto non avrebbe potuto costituire un ostacolo alla prova dei fatti storici in essi rappresentati. 3.1. Il motivo è inammissibile. La C.T.R., nel riferirsi all’assenza di data certa, intende riferirsi all’assenza di ogni riferimento, nei documenti contrattuali, che consenta di contestualizzarli temporalmente, sì da ritenere quei lavori effettivamente svolti. Si tratta, anche questa, di una valutazione dell’attendibilità probatoria resa dal giudice di merito, il cui giudizio di merito non può essere censurato in sede di legittimità.

4. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna Raimondo Costruzioni s.r.l. in liquidazione al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte Ric. n. 7559/2017sez. T – ud. 1 3 dicembre 2024 est. Napolitano A. della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso