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Decreto — n. 4604/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4604/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4604/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23107/2023 R.G. proposto da : REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato CONSOLAZIO MARIA LAURA (CNSMLR63B41H703M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro B. OIL SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2506/2023depositata il 20/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4604/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato CONSOLAZIO MARIA LAURA (CNSMLR63B41H703M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro B. OIL SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2506/2023depositata il 20/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.

Parole chiave

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contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo lite in materia di contribuzioni pubbliche lite in materia di tariffa impugnazione di decisioni amministrative opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
OIL SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2506/2023depositata il 20/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23107/2023 R.G. proposto da : REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato CONSOLAZIO MARIA LAURA (CNSMLR63B41H703M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro B. OIL SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2506/2023depositata il 20/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 19/02