Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4583/2025 — snciv Generato dall'IA

Court corrects tax appeal order to add lawyer fees for non-state-appointed counsel due to clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4583/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted the request to correct a clerical error in a previous tax appeal order. The appellant argued that the order failed to mention fees for their non-state-appointed lawyer, Antonio Condello, despite a formal request for such inclusion. The court ruled that the omission was a material error and ordered the insertion of the missing fee details, while declining to award separate costs for the correction procedure itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Where a judicial decision contains a material error regarding the distribution of costs to a non-state-appointed lawyer, the court may correct the order by adding the omitted sum, as the correction procedure is administrative in nature and does not generate new litigious costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction clerical omission remedy non-state appointed lawyer tax appeal costs administrative correction procedure legal representation fees court order amendment modifica della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
16037/2010)può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzionedegli errori materiali; - non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis c .p.c.
Art. 391 c.p.c.
16037/2010)può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzionedegli errori materiali; - non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis c .p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., n. 16037/2010
Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 3577 /20 23 proposto d a CENTRO CHIROPRATICO SAN GIORGIO s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso nel presente giudiziodall’avv. Antonio Condello, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, Prati Via Properzio n. 5 Piano 4, giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: antonio.condello@avvocatirc.legalmail.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ; - controricorrente – Oggetto:correzioneerrore materiale Cons.Est.

Roberto Succio - 2 avverso l ’ ordinanza resa da questa Corte sul ricorso iscritto al n. R.G. 3577/2023 - Num. Sezionale 994/2024 – Num. di raccolta generale 12199/2024– Data pubblicazione 06/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: -con l’ordinanza sopradetta questa Corte aveva così disposto: “ p.q.m. rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre euro 200 per esborsi cui aggiungersi 15% per spese generalie accessori di legge.

Così deciso in Roma il 16 febbraio 2024.” , sebbenefosse stata formulata espressa richiesta di distrazione in favore deldifensore a vv. Antonio Condello dichiaratosi antistatari o; - l’ i stante ha chiesto la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in favore del legale antistatario; l’ U fficio è rimastointimato; Consideratoche: - il ricorso merita accoglimento atteso che per mero errore materiale l’invocatadistrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorsodi cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass.

S ez . U n . n. 16037/2010)può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzionedegli errori materiali; - non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis c .p.c. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stessouna parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez.5^, 6 febbraio 2024, n. 5079) ; p.q.m. dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 12199/2024depositata il 0 6 / 05 /202 4 , dopo l’inciso «accessori di legge» Cons.Est.

Roberto Succio - 3 debba aggiungersi «somme distratte in favore dell’Avv. Antonio Condello dichiaratosi antistatario», m