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Ordinanza — n. 4581/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to challenge the appellate court's core reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4581/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible, rejecting arguments regarding jurisdictional competence and late document discovery. The court held that the appellant failed to specifically contest the appellate court's fundamental reasoning, which correctly identified the lack of tax jurisdiction over the underlying administrative sanction. Consequently, the appeal was dismissed as it did not meet the statutory requirement to explicitly criticize the ratio decidendi of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; In cassation proceedings, a complaint is inadmissible if it fails to specifically contest the ratio decidendi of the contested decision, as the motive of appeal must represent the specific reasons why the decision is erroneous.

Parole chiave

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inadmissible appeal ratio decidendi tax jurisdiction cassation procedure failure to argue validità della tassazione fiscale motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 58 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992
Art. 19 d. Lgs. n. 374 del 1990
Roberto Succio - 2 Fattidi causa - Mottola Giovan ni Battista impugnava la cartella di pagamento notificataglidal concessionario della riscossione a seguito di ordinanza ingiunzione emessa dall' A genzia delle Dogane per sanzioni amministrativein conseguenza della violazione dell’art. 19 d.
Art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorre

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017
Cass. Sez. 3, Sentenza 14/3/2017 n. 6496
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005
Cass. n. 8755/2018
579564,tutte riprese in motivazione da Cass. n. 8755/2018) ; -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ; - le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 0 /20 23 R.G. proposto da : MOTTOLA GIOVANNI BATTISTA rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Pasquale Lista ( con indirizzo PEC: pasquale.lista@avvocatismcv.it); –ricorrente – contro AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (conindirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) ; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Campania n. 4288 / 20 / 2 0 22 depositata in data 2 3 / 05 /20 22 , non notificata;

Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 04/12/2024dal C onsigliere Roberto Succio ; Oggetto:cartella pagamento Cons.Est. Roberto Succio - 2 Fattidi causa - Mottola Giovan ni Battista impugnava la cartella di pagamento notificataglidal concessionario della riscossione a seguito di ordinanza ingiunzione emessa dall' A genzia delle Dogane per sanzioni amministrativein conseguenza della violazione dell’art. 19 d. Lgs. n. 374 del1990; -la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente; - l a CTR confermava la decisione di primo grado; tale pronuncia era oggetto di ricorso per Cassazione da parte del contribuente, ricorso accoltoda questa Corte con ordinanza n . 539/2021; - riassunto il giudizio, l a CTR della Campania - con la sentenza impugnata in questa sede - ha rigettato l'appello del Mottola e compensatole spese; -ricorre a questa Corte nuovamente Corte Mottola Giovan Battista con attoaffidato a due motivi di doglianza; -l'Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso ;

Ragionidella decisione - il primo motivo si duole della illegittimità e nullità dell'impugnata sentenza poiché la stessa nell'affermare che la competenza giurisdizionale non è delle commissioni tributarie bensì del giudice ordinarioavrebbe – secondo il ricorrente - omesso di considerare che il giudizio di primo grado ebbe inizio nel 2007 quando la competenza giurisdizionaleera radicata davanti alle commissioni tributarie; -il secondo motivo di gravame si incentra sulla omessa valutazione da partedel giudice di appello - in violazione dell’art. 58 c. 2 del d.

Lgs. n. 546del 1992 - d el nuovo documento , prodotto nel giudizio di appello, dicui il ricorrente è venuto a conoscenza solo in data 9 f ebbraio 2011, ritenutodecisivo; -entrambe le censure sono inammissibili; - invero, le stesse non colpiscono in alcun modo l'ulteriore ratio decidendi espressa dal giudice di appello, secondo la quale il contribuente “… non impugna la cartella esattoriale per vizi propri ma censural'atto prodromico non tributario di irr ogazi one di una sanzione Cons.Est. Roberto Succio - 3 amministrativa in merito al quale non sussiste la giurisdizione tributaria”; - la doglianza presentata con i motivi risulta così nel suo complesso inammissibilepoiché si appunta su questioni del tutto estranee all' ordito motivazionalefornito dalla CTR senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata (" i n tema di ricorsoper cassazione è necessario che venga contestata specificamente laratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata": così Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361); -ancora più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivod' impugnazione è rappresentato dal!' enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delleragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, ladecisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l' esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi,nell' esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; -queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimentodello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, Sentenza 14/3/2017 n. 6496, Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015,Rv. 636872, Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564,tutte riprese in motivazione da Cass. n. 8755/2018) ; -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ; - le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

Cons.Est. Roberto Succio - 4 p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente cheliquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorre