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Ordinanza — n. 4576/2025 — snciv Generato dall'IA

Court corrects prior order to deduct attorney fees for non-statutory lawyer from losing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4576/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted the request to correct a material error in a previous ruling regarding the allocation of litigation costs. Although the original order condemned the losing party to pay expenses, it failed to explicitly deduct the amount owed to the non-statutory lawyer, Giuseppe Ciaramella. The court ruled that since the deduction was merely a clerical omission rather than a substantive error, the prior judgment must be amended to include the specific sum for the lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The court may correct material errors in its own judgments, including the omission of deductions for non-statutory lawyers, without treating the omission as a substantive error requiring a new trial.

Parole chiave

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material error correction non-statutory lawyer fees litigation costs allocation clerical omission remedy Corte di Cassazione procedure restituzione dei sussidi statali condono delle spese procedurali rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
16037/2010)può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzionedegli errori materiali; - non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis c .p.c.
Art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 16037/2010
Cass. Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 15954 /20 23 proposto d a BSC s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a giusta delega in at ti dall’avv. Giuseppe Ciaramella (PEC: gciaramella@pec.it ) con domicilio eletto in Roma pressol’avv. Pierpaolo Bagnasco in via Donatello n. 71; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato; - controricorrente – Oggetto:correzioneerrore materiale Cons.Est.

Roberto Succio - 2 avverso l ’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 16333/2022, depositatail 20 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 04 / 1 2 /202 4 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Fattidi causa -con l’ordinanza sopradetta questa Corte aveva , nel rigettare il ricorso, condannatola parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 7.800 oltre a Euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, cpa ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente ;”,sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazionein favore del difensore a vv.

Giuseppe Ciaramella dichiaratosi antistatario; - l’ i stante ha chiesto la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in favore del legale antistatario; l’ U fficio è rimastointimato; Ragionidella decisione -il ricorso merita accoglimento atteso che per mero materiale, l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorsodi cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass.

S ez . U n . n. 16037/2010)può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzionedegli errori materiali; - non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis c .p.c. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stessouna parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass. Sez.5^, 6 febbraio 2024, n. 5079) ; p.q.m. Cons.Est. Roberto Succio - 3 dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 16333/2022, depositata il 20 maggio 2022 dopo l’inciso « parte soccombente»debba aggiungersi «somme distratte in favore dell’Avv.

Giuseppe Ciaramella dichiaratosi antistatario» ; manda