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Ordinanza — n. 4560/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal regarding partial tax relief, ruling evidence misrepresentation invalid due to missing year-specific allocations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4560/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision regarding partial tax relief. The authority argued the commission misinterpreted evidence by failing to distinguish between tax credits from different years, yet the court found the commission's reasoning correct because the relief document lacked specific year allocations. Consequently, the court held that the authority could not claim the evidence was misread without producing the missing year-by-year breakdown from the tax declaration.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 5 legge 212/2000; Art. 6 comma 5 DPR 633/1972: The court established that a partial tax relief measure cannot be challenged as misrepresenting evidence if the document omits year-specific allocations, as the authority must prove the specific deduction year to invalidate the commission's finding.

Parole chiave

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partial tax relief VAT group procedure tax credit allocation evidence misrepresentation tax commission decision autotutela annulment tax declaration year credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 5 della legge 212 del 2000
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n.
Art. 6 comma 5 del DPR n. 633 del 1972
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n.
Art. 360 comma 1 n. 3 del codice di procedura civile
4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792
5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale»(Cass., Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792) .
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8250‒2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro COOPSETTE soc. coop., in liquidazione, in persona del commissario liquidatore, dott. Giorgio Pellacini, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso , dall’avv. prof. Dario STEVANATO (pec: dario@pec.stevanato.it ) e dall’avv. Claudio LUCISANO (pec: claudiolucisano@ordineavvocatiroma.org); -controricorrente - Oggetto: TRIBUTI– cartella di pagamento – provvedimento di sgravio parziale –travisamento della prova avverso la sentenza n. 2290/02/2016 della Commissione tributaria regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata in data 22/09/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2025 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. Dalla sentenza impugnata emerge che «ln sede di controllo della dichiarazione IVA 2007, relativa all'esercizio 2006, presentata da COOPSETTE soc. coop, nella sua veste di controllante del gruppo di imprese che avevano adottato la procedura IVA di gruppo, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Regionale dell'Emilia Romagna, trasmetteva, alla contribuente, una comunicazione di irregolarità evidenziante l’accertamento di un minor credito di euro 296.118,00, rispetto al dichiarato in euro 9.117.545,00. La società COOPSETTE, in risposta alla comunicazione dell’Ufficio, inviava richiesta di annullamento della contestata irregolarità, trasmettendo ampia documentazione a supporto.

L'Ufficio riconosceva, in parte, valide le argomentazioni della contribuente, concordando con la correttezza delle compensazioni effettuate infra gruppo per euro 215.661,00 ed emetteva, dapprima, una nuova comunicazione, con la quale confermava la contestazione limitatamente alla somma di euro 80.457,00, relativa al credito trasferito dalla controllata soc. NIKEFIN , perché maturato nell’anno 2005, antecedente all'anno di adesione della medesima alla procedura IVA di gruppo, operando, quindi, l'iscrizione a ruolo della somma, con successiva emissione della relativa cartella di pagamento.

La contribuente, ritenuto illegittimo ed infondato il mancato riconoscimento del trasferimento del credito IVA vantato da NIKEFIN, stante la sua adesione all'Iva di gruppo, presentava istanza all’Ufficio, perché annullasse, in autotutela, il ruolo e l'emessa cartella di pagamento. L'Ufficio riconosceva la legittimità della richiesta, ma emetteva, peraltro, un provvedimento di sgravio parziale d’imposta per soli euro 36.334,00, nonché delle corrispondenti sanzioni ed interessi, riconoscendo il credito maturato nell'anno precedente all'adesione all'IVA di gruppo, ma azzerava il credito maturato da NIKEFIN nell’anno 2006, per avere, la stessa, omesso la relativa dichiarazione IVA»; credito che ammontava a 44.123,00 euro.

2. La contribuente impugnava la cartella di pagamento dinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Bologna che accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni che riteneva non dovute per difetto dell’elemento soggettivo.

3. La sentenza di primo grado veniva impugnata da entrambe le parti con separati ricorsi e la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dell’Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe indicata, riuniti i ricorsi, accoglieva l’appello della società contribuente rigettando quello dell’Ufficio e, quindi, annullava l’atto impugnato.

4. Sosteneva no i giudici di appello che « Con la prima comunicazione del 22.07.2009 […] l'Ufficio ha contestato, alla contribuente, indebite compensazioni IVA infra gruppo per euro 215.661,00 e l’indebito trasferimento, dalla controllata NIKEFIN, di credito d'imposta per euro 80.457,00. Detto importo, iscritto poi a ruolo e riportato, a titolo di imposta dovuta, nella notificata cartella di pagamento, corrisponde esattamente al credito maturato da NIKEFIN nel 2005, anno immediatamente precedente a quello di adesione della stessa società all’IVA di gruppo, e non comprendeva anche il credito d'imposta maturato nell'anno 2006.

Tale trasferimento è stato, quindi, rilevato come indebito dall’Ufficio solo successivamente all'emissione del ruolo ed alla notificazione della cartella di pagamento. Il riconoscimento, da parte dell'Ufficio, della legittimità del trasferimento, all'IVA di gruppo, del credito di euro 80.457,00, maturato da NIKEFIN nell'anno 2005, avrebbe dovuto condurre l’Ufficio non all'adozione di un provvedimento di sgravio parziale, bensì all’annullamento, in autotutela, del ruolo e della cartella di pagamento ed all'invio, alla contribuente, di una nuova comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, della legge 212/2000, per la contestazione del nuovo rilievo afferente il ritenuto indebito trasferimento del credito di euro 44.123,00, maturato da NIKEFIN nell’anno 2006».

5. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato adue motivi, cui replica l’ intimat a con controricorso.

6. In data 17/02/2023 la ricorrente ha depositato istanza di trattazione del giudizio ex art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, n. 5), cod, proc. civ.» 1.1. Sostiene la ricorrente che la statuizione impugnata «è incorsa in un grave equivoco di percezione della consistenza del recupero esattoriale, residuato a seguito dei provvedimenti di sgravio (parziali) adottati dalla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate» e, in particolare, del secondo provvedimento di sgravio parziale emesso in data 31/08/2010 con la seguente motivazione «IVA di gruppo.

Dichiarazione della partecipante Nikefin omessa nell’anno 2006. Viene riconosciuto il credito dell’anno precedente all’adesione aIVA di gruppo. E’ azzerato il credito maturato nell’anno in cui è omessa la dichiarazione”. 1.2. Da tale provvedimento, secondo la ricorrente, emergeva chiaramente che l’importo di euro 80.457,00 euro di cui alla cartella di pagamento impugnata, comprendeva sia l’importo, poi sgravato, del credito IVA dell’anno 2005, di 36.334,00 euro, sia l’importo del credito IVA relativo all’anno d’imposta 2006, di 44.123,00 euro, che non era stato sgravato in quanto la Nikefin non aveva presentato la relativa dichiarazione.

2. Va preliminarmente premesso che nella specie la ricorrente deduce sostanzialmente il travisamento del contenuto del predetto provvedimento di sgravio. 2.1. Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «Iltravisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell 'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale»(Cass., Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792) . Deve, quindi, ritenersi corretto il paradigma normativo evocato.

3. Nel merito la censura è infondata. 3.1. Invero, la CTR ha dato conto nella sentenza impugnata del contenuto del provvedimento di sgravio del 31/08/2010, integralmente riprodotto nel ricorso in esame, ma, di contro, ha accertato che il credito d'imposta per euro 80.457,00 «iscritto poi a ruolo e riportato, a titolo di imposta dovuta, nella notificata cartella di pagamento, corrisponde esattamente al credito maturato da NIKEFIN nel 2005, anno immediatamente precedente a quello di adesione della stessa società all’IVA di gruppo, e non comprendeva anche il credito d'imposta maturato nell'anno 2006».3.2.

A fronte di tale chiaro dictum , il contenuto del provvedimento di sgravio non può assumere la rilevanza che gli attribuisce la ricorrente posto che non si può escludere che l’Agenzia delle entrate, dovendo recuperare il credito IVA maturato nell’anno 2006 per 44.123,00 euro, in quanto ritenuto non spettante per avere la controllata Nikefin s.r.l. omesso la presentazione della relativa dichiarazione annuale, in tale provvedimento abbia operato la decurtazione di tale somma dal maggior credito maturato dalla predetta società controllata nell’anno 2005 (che la CTR ha accertato essere di euro 80.457,00), debitamente e correttamente trasferito alla cooperativa capogruppo. 3.3.

Invero, nel provvedimento di sgravio sono riportati solo gli importi ma manca del tutto l’imputazione degli stessi all’uno o all’altro anno d’imposta, né la ricorrente si è premurata di riprodurre nel ricorso il contenuto della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2005, prodotto come allegato n. 8 del fascicolo d’appello della contribuente (come dalla stessa dichiarato a pag. 15 del controricorso), in cui, secondo la controricorrente, è indicato un credito IVA di 80.457,00 euro.

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 [rectius: n. 3], cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. 4.1. Sostiene la ricorrente che la CTR, «nell’erroneo presupposto che la pretesa connessa all’importo di € 44.123,00 fosse nuova e diversa da quella originariamente attivata con la cartella di pagamento»(ricorso, pag. 14) , aveva commesso l’ulteriore errore di ritenere nella specie necessario «l’invio, alla contribuente, di una nuova comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, della legge 212/2000, per la contestazione del nuovo rilievo afferente il ritenuto indebito trasferimento del credito di euro 44.123,00, maturato da NIKEFIN nell'anno 2006» (sentenza, pag. 6), previo annullamento in autotutela del ruolo e della cartella di pagamento impugnata. 4.2. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo.

5. In estrema sintesi, il primo motivo va rigettato, assorbito il secondo e la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in 4.300,00 euro per compensi ed