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Ordinanza Interlocutoria — n. 4518/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal on procedural nullity grounds regarding court composition and record discrepancies.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4518/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment decision, ordering a remand to the lower court. The taxpayer argued the first-instance judgment was null due to discrepancies in the court composition, the relator, and the deliberation record compared to the hearing transcript. The court rejected these claims, ruling that such inconsistencies must be evaluated holistically against the entire procedural history rather than in isolation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 63 D.Lgs. 546/1992: Procedural nullity based on alleged discrepancies in court composition or deliberation records is invalid if the inconsistencies can be reconciled by considering the entire procedural history.

Parole chiave

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procedural nullity tax assessment court composition remand for retrial Cassazione ordinanza rilevazione e rendicontazione contabili dichiarazione dei redditi omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 63 D.Lgs. 546/1992
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Con il terzo motivo si profila censura e sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 2909 del codice civile, non avendo rilevato il giudicato interno di cui alla sentenza di primo grado in ordine all’estensione del PVC anche sull’anno di imposta 2001.
Art. 39 comma 1 lett. D) DPR 600/1973
Art. 54 DPR 633/1972
D.Lgs. 158/2015
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7246/2016 R.G. proposto da : S. A. R. C. SRL, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Napolitano e dall’avv. Pierluigi Muccari, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, alla via Po, n. 9, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 558 /201 6 depositata il 01/02/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/02/2025 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI; Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Michele Di Mauro sost. Procuratore Generale della Repubblica che ha concluso per il rigetto del ricorso; Uditi, per le parti, l’Avv. Francesco Napolitano e l’Avvocato dello Stato Francesca D’Ambrosio. FATTI DI CAUSA La contribuente soc. S.A.R.C. srl era destinataria di PVC in data 29 gennaio 2001, formato e notificato all’esito di verifica fiscale, da cui scaturivano avvisi di accertamento con ripresa a tassazione per gli anni di imposta 1998, 1999, 2000 e 2001.

Qui è in rilievo l’anno 2001, per il quale veniva contestata omessa dichiarazione di ricavi. La ripresa a tassazione era svolta con il sistema induttivo, in ragione della mancata dichiarazione dei corrispettivi e della svalutazione delle rimanenze di magazzino in assenza di inventario negli anni pregressi, tutti correttivi al ribasso della percentuale di ricarico, oltre ad acquisti senza fatture. La società contribuente adiva il giudice di prossimità, trovando apprezzamento delle proprie ragioni, soprattutto sulla circostanza che fosse stato dato seguito per il 2001 al PVC redatto il 21 gennaio 2001, ma per il periodo di imposta 1998-2000.

La sentenza di primo grado era confermata in appello, rigettando l’impugnazione dell’Ufficio, che ricorreva dunque per cassazione, ove le contestazioni di parte pubblica trovavano ragione, ritenendo tutti gli elementi di ripresa a tassazione (anche le contestazioni di acquisto sena fattura e la mancata redazione dell’inventario) ben presenti nell’avviso di accertamento. Il giudizio era riassunto dalla contribuente, intimata restando la parte pubblica, e sfociava nella riforma della sentenza di primo grado, con rigetto delle doglianze della parte contribuente e conferma dell’impianto accertativo.

Avverso questa sentenza ricorre la parte contribuente, affidandosi a cinque mezzi, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difese in pubblica udienza, in prossimità della quale il sost. Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Paola Filippi, ha depositato requisitoria in forma di memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. La parte contribuente ha successivamente depositato memoria nei termini, ad illustrazione delle proprie ragioni. RAGIONI DELLA DECISIONE Vengono proposti cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile, lamentando nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 35, 36, 37, 61 e 63 del decreto legislativo numero 546 del 1992, Nonché degli articoli 131 e 276 del codice di procedura civile.

Nella sostanza si lamenta non sia dato comprendere la composizione del collegio che ha deliberato la decisione, si osserva che la sentenza è intestata ad un collegio diverso da quello che ha deliberato la decisione, si osserva che la sentenza è redatta da un relatore diverso rispetto al giudice che era tale all'udienza di discussione, senza che la sostituzione risulti da alcun verbale o provvedimento, si lamenta di divergenza tra il dispositivo riportato nelle sentenze e quello risultante dalla deliberazione, come emerge dal verbale di camera di consiglio del 26 marzo 2014.

Con il secondo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile quando nullità della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 63 del decreto legislativo numero 546 del 1992 in quanto la CTR ha dichiarato accolto l’appello dell’Ufficio che non avrebbe proposto alcun appello. Con il terzo motivo si profila censura e sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 2909 del codice civile, non avendo rilevato il giudicato interno di cui alla sentenza di primo grado in ordine all’estensione del PVC anche sull’anno di imposta 2001.

Con il quarto motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 39, comma primo, lettera D) e comma secondo del DPR numero 600 del 1973 e dell'articolo 54 del DPR numero 633 del 1972. Nella sostanza si lamenta che la CTR abbia errato nel ritenere legittimo l'atto di accertamento, sebbene esso sia stato emesso in contrasto con quelle che sono le regole per l'esercizio del potere di accertamento contenute nelle disposizioni di legge soprarichiamate. Con il quinto motivo si lamenta violazione del principio del favor rei, richiedendo l'applicazione delle sanzioni più favorevoli in materia di infedeltà della dichiarazione come rimodulate dallo ius superveniens dato dal decreto legislativo numero 158 del 2015 Prioritario è l’esame del primo motivo.

Nella sostanza vengono censurate correzioni nel verbale d’udienza la cui esegesi dev’essere condotta complessivamente sugli atti del precedente grado di merito. Pertanto, va disposto il rinvio della trattazione dell’affare a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione della